venerdì 5 gennaio 2018

GOVERNO : I PROVVEDIMENTI DI FINE D'ANNO

CONSIGLIO DEI MINISTRI – 29 DICEMBRE 2017
Il Consiglio dei ministri si è riunito  venerdì 29 dicembre 2017, alle ore 11.47 a Palazzo Chigi, sotto la Presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi.
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 RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
Attuazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (decreto legislativo – esame definitivo) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della legge di riforma del sistema nazionale della protezione civile (legge 16 marzo 2017, n. 30). L’obiettivo del provvedimento è il rafforzamento complessivo dell’azione del servizio nazionale di protezione civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività operative in emergenza. A questo scopo, il decreto: - chiarisce in modo più netto la differenziazione tra la linea politica e quella amministrativa e operativa ai differenti livello di governo territoriale; - migliora la definizione della catena di comando e di controllo in emergenza in funzione delle diverse tipologie di emergenze; - definisce le attività di pianificazione volte a individuare a livello territoriale gli ambiti ottimali che garantiscano l’effettività delle funzioni di protezione civile; - stabilisce la possibilità di svolgere le funzioni da parte dei comuni in forma aggregata e collegata al fondo regionale di protezione civile; - migliora la definizione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito del servizio di protezione civile, quale componente fondamentale; - introduce il provvedimento della “mobilitazione nazionale”, preliminare a quello della dichiarazione dello stato d’emergenza; - individua procedure più rapide per la definizione dello stato di emergenza, con un primo stanziamento non collegato come attualmente alla ricognizione del danno; - finalizza il fondo regionale di protezione civile al potenziamento territoriale e al concorso alle emergenze di livello regionale; 2 - coordina le norme in materia di volontariato di protezione civile, anche in raccordo con le recenti norme introdotte per il Terzo settore e con riferimento alla partecipazione del volontariato alla pianificazione di protezione civile. Il testo definisce le finalità, le attività e la composizione del Servizio nazionale della Protezione civile, quale sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall’attività dell’uomo. Sono comprese tra tali attività quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze e al loro superamento. Si individuano le autorità di protezione civile che, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà dell’ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile. Il testo conferma poi l’attuale classificazione degli eventi emergenziali di protezione civile in base alla loro dimensione e gravità. Per quanto riguarda l’attività per la previsione dei rischi, si stabilisce che il sistema di allertamento, articolato in un livello nazionale e uno regionale, abbia come obiettivo, ove possibile, il preannuncio in termini probabilistici degli eventi, nonché il monitoraggio e la sorveglianza in tempo reale degli stessi e dell’evoluzione degli scenari di rischio, al fine di attivare il servizio nazionale della protezione civile ai differenti livelli territoriali; si prevede inoltre in modo esplicito la partecipazione dei cittadini, in forma singola o associata, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, in correlazione alle esigenze di diffusione della conoscenza di tali strumenti e della relativa informazione. Si delinea poi il quadro generale per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale, articolato in diverse fasi: - la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale della protezione civile, che consente un intervento del sistema nazionale anche in fase preventiva, ove possibile; - la dichiarazione dello stato di emergenza, con la definizione di un primo stanziamento da destinare all’avvio delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione. Tale fase si attiva al verificarsi degli eventi di livello nazionale, a seguito di una valutazione speditiva eseguita dal dipartimento della protezione civile, sulla base delle informazioni ricevute in raccordo con i territori, nelle more della ricognizione puntuale del danno (oggi il primo stanziamento avviene dopo la ricognizione del danno con allungamento dei tempi di delibera e di intervento); - l’individuazione delle ulteriori risorse necessarie per il prosieguo delle attività, a seguito della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento; 3 Tra le principali novità riguardanti lo stato di emergenza, si prevede, in particolare, che la dichiarazione non possa superare in termini temporali i 12 mesi più 12, in luogo dei 6 mesi più 6 previsti oggi. Inoltre, le ordinanze di protezione civile sono emanate acquisita l’intesa delle Regioni interessate e possono intervenire, oltre che riguardo all’organizzazione e all’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alla gestione dei rifiuti, delle macerie e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa, anche riguardo all’attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento per fronteggiare le necessità più urgenti. Per dare il giusto risalto alla partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, si regolamentano le attività di volontariato organizzato, definendo in maniera chiara i gruppi comunali di protezione civile e introducendo la responsabilità del cittadino rispetto alle indicazioni date dalle autorità di protezione civile ai diversi livelli. Per quanto riguarda, infine, le misure e gli strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile, il testo prevede una ripartizione delle risorse in tre fondi: - fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione (risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal dipartimento della protezione civile già iscritte al bilancio); - fondo per le emergenze nazionali (per gli eventi emergenziali nazionali); - fondo regionale di protezione civile (fondo che contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile regionale e concorre agli interventi di carattere regionale). Il provvedimento è stato integrato in esito all’intesa sancita in sede di Conferenza unificata e recepisce alcune osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, nonché le condizioni espresse dalle Commissioni parlamentari competenti.
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INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI
 Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’articolo l, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (decreto legislativo – esame definitivo) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, confermando il ruolo delle intercettazioni come fondamentale 4 strumento di indagine e creando un giusto equilibrio tra la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e il diritto all’informazione. Il decreto, nell’attuare una revisione della disciplina delle intercettazioni volta a rendere maggiormente equilibrata la salvaguardia fra interessi parimenti meritevoli di tutela a livello costituzionale, introduce disposizioni volte a incidere sull’utilizzazione, a fini cautelari, dei risultati delle intercettazioni, nonché a disciplinare il procedimento di selezione delle comunicazioni intercettate, secondo una precisa scansione temporale. La finalità è quella di escludere, in tempi ragionevolmente certi e prossimi alla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto e di espungere il materiale documentale, ivi compreso quello registrato, non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva d’impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee all’oggetto dell’attività investigativa. Tra le misure principali, il testo prevede: - l’introduzione nel Codice penale del delitto di “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”. La norma punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa; - una maggiore tutela della riservatezza nelle comunicazioni tra avvocato difensore e assistito. Il divieto, già previsto, di attività diretta di intercettazione nei confronti del difensore, con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni, viene infatti ampliato, prevedendo che l’eventuale coinvolgimento, in via anche solo occasionale, del difensore nell’attività di ascolto legittimamente eseguita, non possa condurre alla verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni; - l’introduzione del divieto di trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni ritenute irrilevanti per le indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, sempre ove non fossero ritenute rilevanti a fini di prova, fatta salva la facoltà del pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, che le comunicazioni e conversazioni siano trascritte nel verbale quando ritenute rilevanti per i fatti oggetto di prova e altresì necessarie al medesimo fine, se attengono a dati personali sensibili; - una nuova disciplina del deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e la selezione del materiale raccolto, con l’introduzione di una procedura in due fasi. Tale procedura prevede dapprima il deposito delle conversazioni e delle comunicazioni, oltre che dei relativi atti, e 5 solo successivamente l’acquisizione di quelle rilevanti e utilizzabili e il contestuale stralcio, con destinazione finale all’archivio riservato, di quelle irrilevanti e inutilizzabili. Inoltre, il pubblico ministero viene individuato come garante della riservatezza della documentazione, poiché a lui spetta la custodia, in un apposito archivio riservato, del materiale irrilevante e inutilizzabile, con facoltà di ascolto ed esame, ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di acquisizione. Di conseguenza, viene ridefinita la procedura volta a selezionare il materiale raccolto dal pubblico ministero e, come previsto dalla delega, si prevede un meccanismo differenziato di acquisizione nel caso in cui il materiale d’intercettazione rilevante sia stato già utilizzato per l’emissione di un provvedimento cautelare. Si supera quindi il precedente modello incentrato sulla cosiddetta “udienza stralcio”, caratterizzato dal fatto che tutto il materiale d’intercettazione era sin da subito incluso nel fascicolo delle indagini preliminari, anziché essere collocato in un archivio riservato, con la conseguenza che doveva essere interamente esaminato al fine dell’eliminazione del troppo, del vano e dell’inutilizzabile. Tutto ciò al fine di escludere, sin dalla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto e, in generale, il materiale d’intercettazione non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva di impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda oggetto dell’attività investigativa; - una nuova disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (i cosiddetti trojan horse). In particolare, si prevede che tali dispositivi non possano essere mantenuti attivi senza limiti di tempo o di spazio, ma debbano essere attivati da remoto secondo quanto previsto dal pubblico ministero nel proprio programma d’indagine e che, tra l’altro, debbano essere disattivati se l’intercettazione avviene in ambiente domiciliare, a meno che non vi sia prova che in tale ambito si stia svolgendo l’attività criminosa oggetto dell’indagine o che l’indagine stessa non riguardi i delitti più gravi, tra i quali mafia e terrorismo, di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale; - la semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, attraverso la previsione di presupposti meno restrittivi per la relativa autorizzazione. In seguito ai pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, il testo oggi approvato definitivamente è stato modificato in sede di secondo esame preliminare, prevedendo, in particolare: una maggior tutela della riservatezza delle comunicazioni del difensore con il proprio assistito, stabilendo che, fermo restando il divieto di attività diretta di intercettazione con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni, nel caso di attività di ascolto in via anche solo occasionale sia vietata la verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni; un innalzamento da cinque a dieci giorni del termine temporale attributo alle difese per l’esame del materiale intercettato, una volta che questo sia stato depositato, prevedendo anche una prorogabilità del 6 termine in ragione della quantità del materiale investigativo raccolto e della sua complessità; l’anticipazione del rilascio di copia dei verbali di trascrizione sommaria (quella effettuata dalla polizia giudiziaria in corso di operazioni), una volta disposta l’acquisizione ad opera del giudice con pressoché definitiva espulsione, salvo recupero in udienza preliminare o in dibattimento, del materiale che in un primo momento era stato ritenuto irrilevante e che poi, anche in ragione di elementi sopravvenuti, venga diversamente valutato.
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 PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato: - la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rapido aggravamento del vasto movimento franoso nel territorio del Comune di Stigliano, in provincia di Matera; - la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia; - la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dall’8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena; - la proroga al 31 dicembre 2018 dello stato di emergenza dichiarato nel settore del traffico e della mobilità nell’asse autostradale Corridoio V dell’autostrada A4, nella tratta Quarto d’Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia.
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 NOMINE
 Il Consiglio dei ministri ha deliberato: - su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, la nomina a Procuratore aggiunto della Corte dei conti del Presidente di Sezione Fausta DI GRAZIA, a decorrere dal 1° gennaio 2018; - su proposta della Ministra della difesa Roberta Pinotti e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, il conferimento dell’incarico di Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto all’ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente Giovanni PETTORINO, con contestuale conferimento del grado di ammiraglio ispettore capo, a decorrere dal 10 febbraio 2018.
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7 LEGGI REGIONALI
 Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha esaminato la legge della Regione Marche n. 31 del 08/11/2017, recante “Rendiconto generale della Regione per l’anno 2016” e ha quindi deliberato di non impugnarla. Il Consiglio dei ministri, infine, ha deliberato la rinuncia all’impugnativa della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 31 del 4 agosto 2017, recante “Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”. *****
 Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 12.28.