venerdì 7 aprile 2017

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA D’IMMIGRAZIONE E DI SICUREZZA URBANA

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA D’IMMIGRAZIONE E DI SICUREZZA URBANA
(Comunicato del 10.2.2017)
 Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché misure per il contrasto dell’immigrazione illegale (decreto legge) Il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’interno Marco Minniti e della giustizia Andrea Orlando, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per l’accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali in materia di protezione internazionale, per l’introduzione di misure volte ad accelerare le operazioni di identificazione dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea e per il contrasto dell’immigrazione illegale. Nello specifico, con il decreto: 1. sono istituite, presso i tribunali di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia, 14 sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. Tali sezioni avranno competenza relativamente a: mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini Ue; impugnazione del provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini Ue per motivi di pubblica sicurezza; riconoscimento della protezione internazionale; mancato rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari; diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari; accertamento dello stato di apolidia. In tali controversie il tribunale giudica in composizione monocratica; 2. si introducono misure per la semplificazione e l’efficienza delle procedure innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di integrazione dei richiedenti, nonché per la semplificazione e l’efficienza dei procedimenti giudiziari di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e degli altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell’immigrazione. A tale ultimo riguardo, si delinea un nuovo modello processuale basato sul rito camerale che delimita i casi nei quali 2 si prevede l’udienza orale e riduce da sei a quattro mesi il termine entro il quale è definito il procedimento con un decreto non reclamabile ma ricorribile esclusivamente in Cassazione; 3. si prevede che i prefetti, d’intesa con i Comuni, promuovano ogni iniziativa utile a favorire l’impiego dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria e gratuita, nello svolgimento di attività con finalità di carattere sociale in favore delle collettività locali, al fine di favorirne l’integrazione nel tessuto sociale della località in cui sono ospitati. I Comuni potranno predisporre a questo scopo progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell’immigrazione e dell’asilo; 4. si introducono misure per accelerazione delle procedure di identificazione e per la definizione della posizione giuridica dei cittadini di Paesi terzi non appartenenti all’Unione europea, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale e del traffico di migranti. A tal fine, saranno individuati i centri, tra quelli destinati alla prima accoglienza, ove allocare i flussi di migranti per le esigenze di soccorso e prima accoglienza, nei quali viene effettuato un primo screening sanitario e sono avviate le procedure di identificazione, assicurando l’informazione sulla procedura internazionale, sul programma di ricollocazione all’interno di altri Stati membri dell’Unione europea, nonché sulla possibilità del ricorso al rimpatrio volontario assistito. Nei medesimi centri sono effettuate le operazioni di fotosegnalamento, rilevamento delle impronte digitali e registrazione obbligatorie per gli Stati membri dell’Unione europea; 5. si introducono disposizioni finalizzate a garantire l’effettività dei provvedimenti di espulsione e il potenziamento della rete dei centri di identificazione ed espulsione, ridenominati centri di permanenza per il rimpatrio, in modo da garantirne una distribuzione omogenea sul territorio nazionale. La dislocazione delle nuove strutture avverrà, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, privilegiando siti e aree che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture pubbliche che possano essere riconvertite allo scopo. * Disposizioni urgenti per la tutela della sicurezza delle città (decreto legge) Il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’interno Marco Minniti e della giustizia Andrea Orlando, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti a tutela della sicurezza delle città. Il decreto, che definisce la sicurezza urbana quale bene pubblico, è diretto a realizzare un modello trasversale e integrato tra i diversi livelli di governo mediante la sottoscrizione di appositi accordi tra Stato e Regioni e l’introduzione di patti con gli enti locali. 3 Si prevedono, in particolare, forme di cooperazione rafforzata tra i prefetti e i Comuni dirette a incrementare i servizi di controllo del territorio e a promuovere la sua valorizzazione e sono definite, anche mediante il rafforzamento del ruolo dei sindaci, nuove modalità di prevenzione e di contrasto all’insorgere di fenomeni di illegalità quali, ad esempio, lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, il commercio abusivo e l’illecita occupazione di aree pubbliche. Il provvedimento interviene altresì rafforzando l’apparato sanzionatorio ammnistrativo, al fine di prevenire fenomeni di criticità sociale suscettibili di determinare un’influenza negativa sulla sicurezza urbana, anche in relazione all’esigenza di garantire la libera accessibilità e fruizione degli spazi e delle infrastrutture delle città, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di imporre il divieto di frequentazione di determinati pubblici esercizi e aree urbane ai soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale. ***** ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE Attuazione della delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (decreto legislativo – esame definitivo) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che disciplina il servizio civile universale in attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106 relativo alla riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. L’obiettivo del Governo è di rafforzare il servizio civile quale strumento di difesa non armata della Patria ai sensi degli artt. 11 e 52 della Costituzione, di educazione alla pace tra i popoli e di promozione dei valori fondativi della Repubblica. Il provvedimento, tra l’altro, prevede ex lege la partecipazione al sistema dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e tende a razionalizzare gli interventi di servizio civile universale attraverso la programmazione curata dallo Stato, che deve soddisfare i peculiari fabbisogni del Paese in linea con gli obiettivi del Governo, prevedendo interventi a favore dei giovani con minori opportunità e meccanismi di premialità a favore degli enti che realizzeranno interventi con l’impiego di questi giovani. Con il decreto si definiscono le finalità del servizio civile universale, perseguite mediante programmi di intervento anche in specifiche aree territoriali, quali le città metropolitane, e in vari settori tra cui: assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, 4 patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale e dello sport, agricoltura in zona di montagna e sociale, biodiversità, promozione della pace tra i popoli, nonviolenza e difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo, promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero. Il decreto, inoltre, definisce i ruoli e le competenze dei soggetti che partecipano alla realizzazione del servizio. Allo Stato sono attribuite le funzioni di programmazione, organizzazione e attuazione del servizio civile universale nonché l’accreditamento degli enti, le attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile universale. Le funzioni di programmazione sono svolte mediante la predisposizione del piano triennale, attuato con piani annuali che tengono conto del contesto nazionale ed internazionale, delle risorse economiche disponibili derivanti dal bilancio dello Stato, delle risorse comunitarie e di quelle rese disponibili da soggetti pubblici o privati. Le funzioni di controllo, verifica e valutazione sono effettuate mediante un controllo sulla gestione delle attività degli enti, una valutazione dei risultati dei programmi di intervento e verifiche ispettive sulle attività svolte dagli enti. Le Regioni e le Province autonome sono coinvolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nella predisposizione del piano triennale e dei piani annuali e nella valutazione degli interventi di servizio civile universale negli ambiti di competenza e, inoltre, attuano programmi di servizio civile universale con risorse proprie, previa verifica del rispetto dei principi e delle finalità del servizio civile universale. I giovani volontari possono essere impegnati in interventi in Italia e all’estero. Sono individuati gli Enti di servizio civile universale quali soggetti pubblici e privati che, iscritti presso un apposito Albo, articolato in distinte sezioni regionali, presentano i programmi di intervento e ne curano la realizzazione. Per i giovani operatori volontari viene introdotto un modello flessibile di servizio civile con una durata da modulare in base alle loro esigenze di vita e di lavoro (otto-dodici mesi). È prevista la possibilità di definire criteri per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai giovani durante il periodo di servizio. In particolare, le Pubbliche Amministrazioni possono prevedere nei bandi di concorso quale titolo preferenziale anche lo svolgimento del servizio civile universale. Agli operatori volontari impegnati in interventi da realizzarsi in Italia è offerta la possibilità di effettuare il servizio, per un periodo fino a tre mesi, in uno dei Paesi dell’Unione europea, al fine di rafforzare il senso di appartenenza all’Unione e di facilitare lo sviluppo di un sistema europeo di servizio civile, ovvero di usufruire di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro. 5 Sono istituite la Consulta nazionale per il servizio civile universale e la Rappresentanza degli operatori volontari, a livello nazionale e regionale, quali organismi di confronto in ordine alle questioni concernenti l’attuazione del servizio civile universale.

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