domenica 18 giugno 2017

Cittadinanza e immigrazione Cittadinanza

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Istituzioni e diritti fondamentali
Cittadinanza e immigrazione
Cittadinanza
La Camera dei deputati ha approvato un testo unificato di proposte di legge in materia di cittadinanza. Il testo prevede l'estensione dei casi di acquisizione della cittadinanza per nascita (ius soli) e l'introduzione di una nuova forma di acquisto della cittadinanza a seguito di un percorso scolastico (ius culturae). Il provvedimento è ora all'esame del Senato.
La riforma della legge sulla cittadinanza
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28/09/2016
L'Assemblea della Camera ha approvato il 13 ottobre 2015 un testo unificato in materia di cittadinanza, che è stato trasmesso al Senato (A.S. 2092). La proposta si concentra sulla questione fondamentale della tutela dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori, apportando a tal fine alcune modifiche alla legge sulla cittadinanza (legge 5 febbraio 1992, n. 91).

La novità principale del testo consiste nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (c.d. ius solienell'introduzione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico (c.d. ius culturae).
In particolare, acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente o in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (cd. ius soli).
In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.
Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può:
  • rinunciare alla cittadinanza acquisita, purchè sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero;
  • fare richiesta all'ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà. 

La seconda fattispecie di acquisto della cittadinanza riguarda il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso (c.d. ius culturae).
In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.
Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può:
  • rinunciare alla cittadinanza acquisita, purchè sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero:
  • fare richiesta all'ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà. 

Oltre a queste ipotesi, che configurano un diritto all'acquisto della cittadinanza, la proposta introduce un ulteriore caso di concessione della cittadinanza (cd. naturalizzazione), che ha carattere discrezionale, per lo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale. Tale fattispecie dovrebbe, in particolare, riguardare il minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio italiano tra il dodicesimo ed il diciottesimo anno di età.
Tra le ulteriori disposizioni della proposta, si prevede infine l'esonero per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori dal pagamento del contributo previsto attualmente dalla legge per le richieste di cittadinanza.

E' stata inoltre dettata una disciplina transitoria: coloro che abbiano maturato i requisiti per l'acquisto iure culturae prima dell'entrata in vigore della legge e abbiano già compiuto i 20 anni di età (termine previsto dalla legge per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza), possono fare richiesta di acquisto della cittadinanza entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, purché residenti in Italia da almeno 5 anni; l'acquisto è escluso nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica o di provvedimenti di espulsione per i medesimi motivi. Resta ferma l'applicazione della normativa a coloro che abbiano maturato i requisiti per l'acquisto iure soli o iure culturae prima dell'entrata in vigore della legge e non abbiano compiuto i 20 anni di età.
Dossier
Documenti e risorse WEB
La semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza italiana
    28/09/2016
    A fronte dell'incremento del numero di richieste di cittadinanza, nel corso della legislatura sono state adottate alcune misure di semplificazione delle relative procedure.
    Per quanto riguarda gli interventi normativi, si segnala il c.d. decreto-legge "del fare" (art. 33, D.L. 69/2013, convertito dalla L. 98/2013) che reca una disposizione di semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia, secondo il quale, ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 91/1992, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. Inoltre, gli ufficiali di stato civile sono tenuti, al compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, la possibilità di esercitare tale diritto entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.
    In propisito si segnala che la legge di stabilità 2016  prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia individuata una quota parte delle risorse derivanti dai contributi versati in relazione alle istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell'anno, che può essere destinata alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili del Ministero dell'interno, anche in deroga alla normativa vigente. Il medesimo decreto ministeriale provvede all'autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale interessato (L. 208/2015, art. 1, comma 600 ).
    Si ricorda, inoltre, che il Parlamento ha ratificato il trattrato di adesione dell'Italia alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961 (L. 162/2015).

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