domenica 5 novembre 2017

IL GOVERNO PROPONE UNA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

CONSIGLIO DEI MINISTRI – 2 NOVEMBRE 2017
 Il Consiglio dei Ministri si è riunito , giovedì 2 novembre 2017, alle ore 14.24 a Palazzo Chigi, sotto la Presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Ha svolto le funzioni di segretario la Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.
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 RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
 Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge di riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario (legge 23 giugno 2017, n. 103). I due decreti intervengono, da un lato, sulla disciplina del regime di procedibilità per alcuni reati, ampliando le ipotesi di procedibilità a querela, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema penale e, dall’altro, sulle disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, confermando il ruolo delle intercettazioni come fondamentale strumento di indagine e creando un giusto equilibrio tra la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e il diritto all’informazione. Di seguito le principali previsioni normative introdotte. 1. Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati Il testo amplia l’istituto della procedibilità a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell’azione di punizione dei reati più gravi. In particolare, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l’eccezione per il delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale. Viene fatta salva, in ogni caso, la procedibilità d’ufficio qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità, o ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all’articolo 339 del Codice penale o, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità. Inoltre, in relazione a reati che già prevedono la procedibilità a querela nella ipotesi base, si riduce il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d’ufficio. 2 In tal modo, le nuove norme fanno emergere e valorizzano anche l’interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito connotato dall’offesa a beni strettamente individuali, collegandolo alla necessità di condizionare la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto della sua gravità da parte della persona offesa. * 2. Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’articolo l, commi 82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103 Il decreto attua una revisione della disciplina delle intercettazioni, fondamentale strumento di indagine, in modo da rendere maggiormente equilibrata la salvaguardia fra interessi parimenti meritevoli di tutela a livello costituzionale, ovvero, da un lato, la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione e, dall’altro, il diritto all’informazione. Si introducono quindi disposizioni volte a incidere sull’utilizzazione, a fini cautelari, dei risultati delle intercettazioni, nonché a disciplinare il procedimento di selezione delle comunicazioni intercettate, secondo una precisa scansione temporale. Il tutto allo scopo di escludere, in tempi ragionevolmente certi e prossimi alla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto e di espungere il materiale documentale, ivi compreso quello registrato, non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva d’impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee all’oggetto dell’attività investigativa. Tra le misure principali, il testo prevede: - l’introduzione nel Codice penale del delitto di “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”. La norma punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa; - una maggiore tutela della riservatezza nelle comunicazioni tra avvocato difensore e assistito. Il divieto, già previsto, di attività diretta di intercettazione nei confronti del difensore, con conseguente inutilizzabilità delle relative acquisizioni, viene infatti ampliato, prevedendo che l’eventuale coinvolgimento, in via anche solo occasionale, del difensore nell’attività di ascolto legittimamente eseguita, non possa condurre alla verbalizzazione delle relative comunicazioni o conversazioni; 3 - l’introduzione del divieto di trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni ritenute irrilevanti per le indagini, sia per l’oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, sempre ove non fossero ritenute rilevanti a fini di prova, fatta salva la facoltà del pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, che le comunicazioni e conversazioni siano trascritte nel verbale quando ritenute rilevanti per i fatti oggetto di prova e altresì necessarie al medesimo fine, se attengono a dati personali sensibili; - una nuova disciplina del deposito degli atti riguardanti le intercettazioni e la selezione del materiale raccolto, con l’introduzione di una procedura in due fasi. Tale procedura prevede dapprima il deposito delle conversazioni e delle comunicazioni, oltre che dei relativi atti, e solo successivamente l’acquisizione di quelle rilevanti e utilizzabili e il contestuale stralcio, con destinazione finale all’archivio riservato, di quelle irrilevanti e inutilizzabili. Inoltre, il pubblico ministero viene individuato come garante della riservatezza della documentazione, poiché a lui spetta la custodia, in un apposito archivio riservato, del materiale irrilevante e inutilizzabile, con facoltà di ascolto ed esame, ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino al momento di conclusione della procedura di acquisizione. Di conseguenza, viene ridefinita la procedura volta a selezionare il materiale raccolto dal pubblico ministero e, come previsto dalla delega, si prevede un meccanismo differenziato di acquisizione nel caso in cui il materiale d’intercettazione rilevante sia stato già utilizzato per l’emissione di un provvedimento cautelare. Si supera quindi il precedente modello incentrato sulla cosiddetta “udienza stralcio”, caratterizzato dal fatto che tutto il materiale d’intercettazione era sin da subito nel fascicolo delle indagini preliminari, invece che essere collocato in un archivio riservato, con la conseguenza che doveva essere interamente esaminato al fine dell’eliminazione del troppo, del vano e dell’inutilizzabile. Tutto ciò al fine di escludere, sin dalla conclusione delle indagini, ogni riferimento a persone solo occasionalmente coinvolte dall’attività di ascolto e, in generale, il materiale d’intercettazione non rilevante a fini di giustizia, nella prospettiva di impedire l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda oggetto dell’attività investigativa; - una nuova disciplina delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni mediante immissione di captatori informatici in dispositivi elettronici portatili (i cosiddetti trojan horse). In particolare, si prevede che tali dispositivi non possano essere mantenuti attivi senza limiti di tempo o di spazio, ma debbano essere attivati da remoto secondo quanto previsto dal pubblico ministero nel proprio programma d’indagine e che, tra l’altro, debbano essere disattivati se l’intercettazione avviene in ambiente domiciliare, a meno che non vi sia prova che in tale ambito si stia svolgendo l’attività criminosa oggetto dell’indagine o che l’indagine stessa non riguardi i delitti più gravi, tra i quali mafia e terrorismo, di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura penale; - la semplificazione delle condizioni per l’impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei 4 pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, attraverso la previsione di presupposti meno restrittivi per la relativa autorizzazione.
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CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO
 Revisione e integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167 (decreto legislativo – esame definitivo) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, in attuazione dell’articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di revisione e integrazione del Codice della nautica da diporto, già approvato in secondo esame preliminare nel corso della precedente riunione. Il testo, sul quale sono stati nuovamente acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, rafforza la tutela di interessi pubblici generali, tra i quali la protezione dell’ambiente marino, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare e la diffusione tra le nuove generazioni della cultura e dell’educazione marinara, prevedendo al contempo interventi per lo sviluppo di un turismo sostenibile e costiero. Inoltre, semplifica i procedimenti amministrativi del diporto nautico, in modo da favorire la competitività e la capacità di attrazione di investimenti nel settore e da promuovere la crescita del volume commerciale in ambito diportistico e assicura, infine, la coerenza delle nuove disposizioni con la disciplina del “Sistema telematico centrale della nautica da diporto”.

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PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, al fine di fronteggiare con mezzi e poteri straordinari la crisi idrica determinata da un lungo periodo di siccità e dalla conseguente rilevante riduzione della portata delle sorgenti e delle riserve d’acqua. * Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha determinato in 6.807.831,29 euro gli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che nel mese di novembre 2013 hanno colpito il territorio della 5 Regione autonoma della Sardegna, per l’effettiva attivazione dei finanziamenti agevolati previsti in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni.
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 GOLDEN POWER
Il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, in ragione della tutela degli interessi della difesa e della sicurezza nazionale, ha deliberato di esercitare i poteri speciali, mediante opposizione, relativamente all’operazione di acquisizione da parte di ALTRAN Italia S.p.a. della totalità del capitale sociale di NEXT AST S.r.l. La decisione di opposizione all’operazione di acquisizione è stata presa in considerazione della necessita di specifiche forme di salvaguardia e tutela, valutando che, nel caso di specie, la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale non può essere esercitata nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. * Inoltre, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di esercitare i poteri speciali in relazione alla notifica di TIM S.p.a. della delibera dell’Assemblea degli azionisti ordinari del 4 maggio 2017 e del Consiglio di amministrazione del 27 luglio 2017. All’esito dell’attività istruttoria, si è ritenuto che i cambiamenti intervenuti nella governance di TIM s.p.a., che hanno determinato il controllo e la disponibilità in capo a Vivendi S.A., anche alla luce dell’entità della partecipazione detenuta, degli attivi strategici di TIM, potrebbero, in ragione della differente mission industriale di quest’ultima, determinare mutamenti nelle scelte organizzative e strategiche di TIM, rilevanti per il funzionamento, la sicurezza e l’integrità delle reti, con conseguente minaccia di grave pregiudizio degli interessi pubblici di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. Nel ritenere pertanto che quanto notificato sia riconducibile ad attività di rilevanza strategica per il settore delle comunicazioni e valutata sussistente una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, è stato disposto l’esercizio dei poteri speciali mediante l’imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In particolare, sono previste prescrizioni e condizioni destinate all’adozione di adeguati piani di sviluppo, investimento e manutenzione sulle reti e sugli impianti, necessari ad assicurarne il funzionamento e l’integrità, a garantire la continuità della fornitura del servizio universale e a soddisfare i bisogni e le necessità di interesse generale nel medio e lungo termine, nonché a 6 realizzare adeguate misure di natura tecnica ed organizzativa di gestione dei rischi, volte a garantire l’integrità e la sicurezza delle reti, nonché la continuità e la fornitura dei servizi. Fatti salvi gli obblighi di notifica previsti dalla legge, Tim S.p.a. è tenuta a comunicare preventivamente qualsiasi variazione e riorganizzazione degli assetti societari di TIM S.p.a. e delle società dalla stessa, direttamente o indirettamente, controllate, nonché qualsiasi piano di cessione o alienazione di attivi strategici o delibere del Consiglio di Amministrazione, rilevanti per l’eventuale impatto sulla sicurezza, la disponibilità e il funzionamento delle reti e degli impianti, nonché sulla continuità del servizio universale.
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 NOMINE E MOVIMENTO DI PREFETTI
 Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Marco Minniti, ha deliberato le nomine e il movimento di prefetti il cui elenco omettiamo

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