mercoledì 13 maggio 2020

LA RIFORMA DEL MES NEL DOSSIER DEL SENATO

XVIII legislatura
La riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità
novembre 2019
n. 187
ufficio ricerche nei settori economico e finanziario
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XVIII legislatura
La riforma del Trattato istitutivo del Meccanismo europeo di stabilità
novembre 2019
n. 187
Classificazione Teseo: Unione europea; Politica economica; Moneta europea o euro; Trattati ed accordi internazionali.
a cura di: D. Zaottini, M. Boschi
ha collaborato: L. Lo Prato

I N D I C E
1. INTRODUZIONE ....................................................................................... 7
1.1 Il Meccanismo europeo di stabilità .......................................................... 7
1.2. Il processo decisionale ............................................................................ 8
1.3. Obiettivi e strumenti ............................................................................. 10
1.4. Gli interventi effettuati ......................................................................... 11
2. LA REVISIONE DEL TRATTATO ISTITUTIVO ........................................... 12
2.1. Il dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico .................... 12
2.2. La procedura semplificata per la linea di credito condizionale precauzionale....................................................................................... 14
2.3. Il riparto di competenze fra i soggetti chiamati a garantire l'attuazione del Trattato ....................................................................... 15
2.4. La valutazione della situazione macroeconomica e finanziaria degli Stati membri ............................................................................... 17
2.5. L'introduzione delle clausole d'azione collettiva con approvazione a maggioranza unica ............................................................................ 17
3. IL MES NEL PARLAMENTO ITALIANO E NEL PARLAMENTO EUROPEO ... 18
BOZZA DI TESTO RIVISTO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE IL MES (TRADUZIONE NON UFFICIALE) ..................................................................... 19

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1. INTRODUZIONE
1.1 Il Meccanismo europeo di stabilità
Il Meccanismo europeo di stabilità (MES) è una organizzazione istituita nel 2012, sulla base di un Trattato intergovernativo, per fornire assistenza finanziaria ai Paesi dell'eurozona, nel caso in cui tale intervento risultasse indispensabile per salvaguardarne la stabilità finanziaria dell'area valutaria complessivamente considerata e dei suoi Stati membri. Il MES ha affiancato e poi sostituito due strumenti transitori di stabilizzazione finanziaria: il Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) e il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF).
Secondo l'approccio esposto nel Trattato istitutivo (considerando 4 e 5), la prima linea di difesa dalle crisi di fiducia in grado di compromettere la stabilità della zona euro dovrebbe essere rappresentata dal rigoroso rispetto del quadro giuridico dell’Unione europea, del quadro integrato di sorveglianza di bilancio e macroeconomica, con particolare riguardo al patto di stabilità e crescita, del quadro per gli squilibri macroeconomici, delle regole di governance economica dell’Unione europea e del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria (cosiddetto Fiscal Compact). Il MES si configura dunque come uno strumento residuale rispetto a tali presidi e può fornire un sostegno alla stabilità articolato in una serie di azioni, alle quali sono associate condizioni rigorose (principio della "rigorosa condizionalità"), proporzionate alla tipologia di assistenza finanziaria cui si intende fare ricorso.
Nel dicembre 2017, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento volta a integrare il MES nell'ordinamento istituzionale dell'UE, trasformandolo in un Fondo monetario europeo (FME). L'istituzione di un meccanismo permanente di stabilità dell'area euro è infatti esplicitamente prevista dall'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. Il medesimo articolo specifica, inoltre, che la concessione di assistenza finanziaria necessaria nell'ambito di tale meccanismo deve prevedere una "rigorosa condizionalità".
La proposta della Commissione non ha, tuttavia, generato un accordo sulla trasformazione dell'organismo. L'Eurogruppo del 13 giugno 2019 e, successivamente, il Vertice euro del 21 giugno hanno portato a una diversa soluzione che prevede una revisione del Trattato istitutivo del MES.
In base al vigente Trattato istitutivo, siglato il 2 febbraio 2012 ed entrato in vigore l'8 ottobre 2012, a seguito della ratifica dei 17 Stati membri dell'Eurozona (a cui si sono aggiunti in seguito la Lettonia e la Lituania), il MES è costituito quale organizzazione intergovernativa nel quadro del diritto pubblico internazionale con sede in Lussemburgo. Ne sono membri tutti i 19 Paesi dell'Eurozona (Austria,
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Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna) e l'adesione è aperta agli altri Stati membri dell'UE.
Il capitale sottoscritto totale è di circa 704 miliardi di euro, di cui circa 80 miliardi sono stati effettivamente versati dagli Stati membri aderenti. La ripartizione delle quote è basata sulla partecipazione al capitale versato della Banca centrale europea (BCE). Con 125,3 miliardi di euro sottoscritti (di cui 14,3 effettivamente versati), l'Italia è il terzo Paese per numero di quote del capitale del MES (17,7%), dopo la Germania, che ha sottoscritto quote per 190 miliardi di euro, di cui 21,7 effettivamente versati (26,9% del totale), e la Francia, che ha sottoscritto quote per 142 miliardi di euro, di cui 16,3 effettivamente versati (20,2% del totale). Tra gli altri principali sottoscrittori vi sono la Spagna, con 83 miliardi di euro (pari all'11,8% delle quote) e i Paesi Bassi con 40 miliardi di euro (pari al 5,6% delle quote).
1.2. Il processo decisionale
L'organo al quale spettano le decisioni principali del MES è il Consiglio dei governatori (Board of Governors) composto dai Ministri responsabili delle finanze degli Stati membri della zona euro e presieduto dal Presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno. Il Trattato individua un ulteriore organo al quale, direttamente o su delega del Consiglio dei governatori, vengono attribuiti poteri decisionali: il Consiglio di amministrazione (Board of Directors), composto da 19 funzionari esperti (senior civil service officials), nominati dai governatori tra persone di elevata competenza in materia economica e finanziaria. Nel Consiglio di amministrazione l'Italia è rappresentata dal Direttore generale del tesoro. Alle riunioni di tale organo possono prendere parte in qualità di osservatori la Commissione europea e la BCE. Il vertice amministrativo dell'organismo, infine, è affidato a un Direttore generale che partecipa alle riunioni del Consiglio dei governatori, presiede quelle del Consiglio di amministrazione, è il rappresentante legale del MES, oltreché il capo del personale, e ne gestisce gli affari correnti sotto la direzione del Consiglio di amministrazione.
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Fonte: https://www.esm.europa.eu/
Le decisioni relative alla concessione di assistenza finanziaria agli Stati aderenti sono adottate dal Consiglio dei governatori secondo la regola del comune accordo (unanimità dei membri partecipanti alla votazione, senza contare le eventuali astensioni). Al fine di rendere più flessibile il sistema decisionale in circostanze straordinarie in cui appare minacciata la stabilità finanziaria ed economica della zona euro, è previsto il voto a maggioranza qualificata dell'85% del capitale, qualora la Commissione e la BCE evidenzino la necessità di decisioni urgenti. In tali casi, in cui viene meno la regola del comune accordo, ai fini della decisione diviene rilevante il numero di diritti di voto di ciascun Stato aderente, proporzionale alla quota di partecipazione al capitale versato. Pertanto, in base all'attuale distribuzione dei diritti di voto Germania, Francia e Italia mantengono la possibilità di determinare, con la propria scelta individuale, l'esito delle votazioni a maggioranza qualificata previste nei casi d'urgenza. Il voto a maggioranza qualificata dell'80% del capitale è invece previsto per la nomina del Direttore generale: in tale caso, alla luce dell'assetto proprietario del MES, Germania e Francia conservano la possibilità di determinare il risultato della votazione con il proprio voto individuale, mentre l'Italia non ha questa possibilità.
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1.3. Obiettivi e strumenti
L'assistenza finanziaria del MES può essere offerta, previa domanda da parte di uno Stato aderente, nel caso in cui una situazione critica dal punto di vista nazionale minacci la stabilità finanziaria dell'intera zona euro e degli Stati membri che ne fanno parte. La fornitura di assistenza finanziaria ha, come conseguenza, la definizione di condizioni che lo Stato debitore è chiamato a rispettare, più o meno rigorose in ragione dello strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono fare riferimento ad azioni e programmi da attuare per ottenere un miglioramento del bilancio dello Stato, o a parametri per i quali viene fissato un obiettivo quantitativo da rispettare, lasciando allo Stato la definizione degli strumenti da utilizzare a tal fine.
L'obiettivo del MES è, dunque, quello di salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri (articolo 12 del Trattato). A tal fine, il meccanismo può intervenire per fornire un sostegno alla stabilità dei Paesi aderenti che si trovino in gravi difficoltà finanziarie o ne siano minacciati, sulla base di condizioni rigorose, commisurate allo specifico strumento di sostegno utilizzato. In particolare, il MES può:
 fornire assistenza finanziaria precauzionale a uno Stato membro sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di linea di credito soggetto a condizioni rafforzate (articolo 14 del Trattato);
 concedere assistenza finanziaria a un membro ricorrendo a prestiti con l'obiettivo specifico di sottoscrivere titoli rappresentativi del capitale di istituzioni finanziarie dello stesso Paese membro (articolo 15);
 concedere assistenza finanziaria a un membro ricorrendo a prestiti non connessi a uno specifico obiettivo (articolo 16);
 acquistare titoli di debito degli Stati membri in sede di emissione (articolo 17) e sul mercato secondario (articolo 18).
L'articolo 13 del Trattato definisce la procedura per l'attivazione di tali strumenti di sostegno. Le disposizioni in vigore prevedono che ciascuna delle azioni suddette sia associata alla definizione di condizioni proporzionate all'impegno richiesto, elaborate attraverso un percorso negoziale che coinvolge lo Stato interessato e la Commissione europea nella stipula di un protocollo d'intesa (memorandum of understanding, MoU). Prima di definire il protocollo, la Commissione europea, di concerto con la BCE, valuta anche la sostenibilità del debito pubblico dello Stato interessato. È prevista anche la possibilità di integrare la capacità di prestito del MES attraverso la partecipazione del Fondo monetario internazionale (FMI) alle operazioni di assistenza finanziaria. Inoltre, gli Stati membri dell'UE non facenti parte dell'Eurozona possono affiancare il MES, caso per caso, in un'operazione di sostegno alla stabilità prevista a favore di Stati membri dell'eurozona. Al termine del programma di assistenza finanziaria, la Commissione europea e la BCE eseguono missioni di controllo ex-post, alle quali partecipa anche il FMI se ha contribuito finanziariamente al programma medesimo, per
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valutare se lo Stato che ha beneficiato dell'assistenza finanziaria continui ad attuare politiche di bilancio sostenibili e se sussista il rischio che non sia in grado di rimborsare i prestiti ricevuti.
Gli strumenti di sostegno vengono utilizzati dal MES "nella prospettiva del creditore", valutando quindi la capacità di rimborso del debitore e gli altri rischi connessi all'operazione di finanziamento. I prestiti vengono caratterizzati da un'adeguata remunerazione che, seppur inferiore rispetto a quella che il Paese in difficoltà potrebbe dover offrire ad altri prestatori, deve garantire la completa copertura dei costi operativi e di finanziamento e includere un margine adeguato. Gli eventuali profitti realizzati dalla gestione finanziaria possono essere distribuiti in forma di dividendi, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale.
Affinché gli strumenti a disposizione del MES siano efficaci, l'organizzazione deve poter intervenire in modo significativo: la capacità minima di prestito è pari a 500 milioni di euro, soggetta a verifica periodica almeno ogni cinque anni. I prestiti del MES fruiscono dello status di creditore privilegiato in modo analogo a quelli del Fondo monetario internazionale (FMI).
Sul piano delle risorse a disposizione, oltre al capitale sottoscritto dagli Stati aderenti, il MES ha la possibilità di raccogliere fondi emettendo strumenti del mercato monetario, nonché strumenti finanziari di debito a medio e lungo termine, con scadenze fino a un massimo di 30 anni.
1.4. Gli interventi effettuati
La nascita del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), del Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) e, successivamente, del MES, trova il suo presupposto logico nella grande crisi finanziaria che ha avuto inizio nel biennio 2007-2008.
Il sostegno offerto da molti governi ai bilanci delle istituzioni finanziarie colpite dalla crisi, realizzato in un contesto di crisi economica che ha determinato la contemporanea contrazione delle entrate, ha contribuito a trasferire le tensioni in atto sui mercati finanziari verso i mercati dei titoli di Stato, per cui diversi Paesi hanno incontrato difficoltà nel rifinanziare il proprio debito sovrano. In tale contesto, sono divenute sempre più rilevanti le differenti valutazioni dei prestatori di denaro rispetto alla sostenibilità del debito pubblico degli Stati colpiti dalla crisi.
Nel luglio del 2012, per difendere la stabilità della moneta unica europea, la BCE ha dichiarato che l'avrebbe difesa a qualsiasi costo. Contemporaneamente, gli Stati membri della zona euro avviavano un meccanismo di stabilità europeo in seguito diventato noto come fondo "salva-Stati", che è intervenuto per finanziare i bilanci nazionali in grave difficoltà. Le attività del FESF e del MESF sono in seguito confluite nel MES e, nel complesso, hanno determinato interventi di sostegno per un ammontare che sfiora i 300 miliardi di euro, che ha finanziato il bilancio pubblico di Irlanda (17,7 miliardi di euro), Portogallo (26 miliardi di
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euro), Grecia (202,7 miliardi di euro), Spagna (41,3 miliardi di euro) e Cipro (6,3 miliardi di euro). Si è trattato di una quantità di risorse che nessun altro investitore, operando secondo le ordinarie leggi di mercato, avrebbe messo a disposizione di coloro che ne hanno usufruito, in particolare alla luce dei tassi di interessi contenuti con cui sono state remunerate. D'altra parte, l'erogazione dei fondi è stata subordinata a clausole di "condizionalità" riguardanti le politiche economiche intraprese dagli Stati finanziati, che si sono impegnati a realizzare programmi di risanamento delle loro finanze per ristabilire il loro equilibrio finanziario.
2. LA REVISIONE DEL TRATTATO ISTITUTIVO
Come già anticipato, la proposta della Commissione europea volta a integrare pienamente il MES nell'ordinamento istituzionale dell'UE, trasformandolo in un Fondo monetario europeo (FME), non ha trovato il necessario consenso. La riforma del MES è divenuta comunque oggetto di una diversa soluzione, che prevede una revisione del Trattato istitutivo del MES, lasciando inalterata la natura di organizzazione intergovernativa del meccanismo.
Facendo seguito al mandato ricevuto dal Vertice euro del 14 dicembre 2018, l'Eurogruppo del 13 giugno 2019 ha raggiunto un accordo su una proposta di riforma del MES, nell'ambito di un più ampio pacchetto di interventi secondo cui la revisione del meccanismo viene collegata alla definizione di uno strumento europeo di bilancio per la convergenza e la competitività e al completamento dell'Unione bancaria. Il successivo Vertice euro del 21 giugno ha preso atto dell'accordo e ha chiesto all'Eurogruppo di proseguire i lavori in modo da consentire il raggiungimento di un accordo sull'intero pacchetto nel dicembre 2019 così da consentire prontamente l'avvio del processo di ratifica negli Stati membri.
Nei paragrafi che seguono vengono presentate le proposte di modifica al Trattato istitutivo su cui si è stato raggiunto un accordo.
2.1. Il dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico
Con la modifica del Trattato istitutivo, oltre a sostenere la stabilità dei Paesi aderenti, il MES fornirebbe un dispositivo di sostegno (backstop) al Fondo di risoluzione unico istituito dal Regolamento (UE) n. 806/2014, sotto forma di linea di credito rotativo (nuovo articolo 18A).
L'articolo 3 verrebbe riformulato a partire dalla rubrica, che dal singolare "obiettivo" passerebbe al plurale "obiettivi". Il MES sarebbe destinato a supportare la risoluzione delle crisi sia con riferimento alle finanze pubbliche degli Stati membri che alle relative istituzioni bancarie e finanziarie, integrandosi nel quadro del Meccanismo di risoluzione unico delle banche e delle società di intermediazione mobiliare che prestano servizi che comportano
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l’assunzione di rischi in proprio (Single Resolution Mechanism, SRM), complementare al Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM).
In particolare, il nuovo articolo 18A prevedrebbe che, se il Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) dovesse chiedere l'attivazione del dispositivo di sostegno, il Consiglio dei governatori potrebbe decidere di istituirlo sulla base di una proposta del Direttore generale. Le specifiche modalità e condizioni finanziarie del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico dovrebbero essere specificate in un apposito accordo concluso con il Comitato di risoluzione unico, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio di amministrazione di comune accordo e sottoscritto dal Direttore generale.
Le decisioni sui prestiti e sulle erogazioni al Fondo dovrebbero essere prese dal Consiglio di amministrazione, secondo la regola del comune accordo, sulla base dei criteri identificati in sede di revisione (elencati nel nuovo allegato IV, incluso nel Trattato). Fra tali criteri, figurano il rispetto dei principi di continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria, neutralità di bilancio nel medio periodo e di "ultima istanza", per cui al dispositivo di sostegno si può fare ricorso solo nel caso in cui risultino esauriti i mezzi del Fondo di risoluzione unico e il Comitato presenti comunque una capacità di rimborso sufficiente a ripagare integralmente a medio termine i prestiti ottenuti tramite il dispositivo di sostegno.
Il fatto che il dispositivo nasca per essere utilizzato solo in momenti di eccezionale gravità è testimoniato anche dal nuovo considerando 15B, in base al quale, di norma, il MES dovrebbe decidere sull'impiego del dispositivo di sostegno entro 12 ore dalla domanda del Comitato, termine che il Direttore generale può eccezionalmente prorogare a 24 ore, in particolare in caso di un'operazione di risoluzione particolarmente complessa, sempre nel rispetto degli obblighi costituzionali nazionali.
Il Fondo di risoluzione unico, strumento di finanziamento dei programmi di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento, è alimentato dai contributi di tali società e dovrebbe raggiungere, a regime (2023), una capienza di 60 miliardi di euro, in grado di coprire l'1% dei depositi dell'eurozona. Il MES potrebbe prendere una decisione a maggioranza qualificata (85% dei voti espressi in proporzione alle quote detenute) qualora la Commissione europea e la BCE concludessero che la mancata adozione urgente di una decisione potrebbe minacciare la sostenibilità economica e finanziaria dell'eurozona.
Il backstop potrebbe anche sostituire l'attuale strumento di ricapitalizzazione diretta delle istituzioni finanziarie. Inoltre, potrebbe consentire un'attuazione più rapida del percorso previsto per la piena attuazione della disciplina del Fondo (e non entro il 1° gennaio 2024), a condizione che siano stati fatti sufficienti progressi nella riduzione dei rischi, da valutare nel 2020. L'articolo 77 del Regolamento (UE) n. 806/2014 prevede, infatti, che fino al raggiungimento del livello-obiettivo, pari all'1% dei depositi, il Comitato vi faccia ricorso conformemente ai principi basati
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su una divisione dello stesso in comparti nazionali che corrispondono a ciascuno Stato membro partecipante.
2.2. La procedura semplificata per la linea di credito condizionale precauzionale
Con riferimento all'assistenza finanziaria precauzionale (ovvero l'apertura di linee di credito a Paesi che ne fanno richiesta), sarebbe introdotta una procedura semplificata per i Paesi in grado di garantire il rispetto di specifici requisiti, indicati nell'allegato III del Trattato modificato.
La linea di credito condizionale precauzionale (Precautionary Conditioned Credit Line, PCCL) sarebbe limitata ai Paesi in grado di soddisfare una serie di criteri che, a differenza di quanto previsto dal regime vigente, vengono individuati in dettaglio. Per i Paesi "ammissibili", la condizionalità si tradurrebbe nella necessità di firmare una lettera di intenti (e non di condividere un protocollo d'intesa) con la quale essi si impegnerebbero a continuare a soddisfare tali criteri (il cui rispetto dovrebbe essere valutato almeno ogni sei mesi). Alla Commissione europea sarebbe affidato il compito di valutare se le intenzioni politiche contenute nella lettera di intenti sono pienamente coerenti con il diritto dell'UE. Per accedere alla linea di credito a "condizionalità semplificata", lo Stato richiedente dovrebbe:
 non essere soggetto alla procedura per disavanzi eccessivi;
 rispettare i seguenti parametri quantitativi di bilancio nei due anni precedenti alla richiesta di assistenza finanziaria: un disavanzo inferiore al 3% del PIL; un saldo di bilancio strutturale pari o superiore al valore di riferimento minimo specifico per Paese; un rapporto debito/PIL inferiore al 60% del PIL o una riduzione di questo rapporto di 1/20 all'anno;
 non evidenziare squilibri eccessivi nel quadro della sorveglianza macroeconomica dell'UE;
 presentare riscontri storici di accesso ai mercati dei capitali internazionali a condizioni ragionevoli;
 presentare una posizione sull'estero sostenibile;
 non evidenziare gravi vulnerabilità del settore finanziario che mettono a rischio la stabilità finanziaria.
La linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (Enhanced Conditions Credit Line, ECCL), invece, sarebbe aperta ai membri del MES che non sono ammissibili alla PCCL a causa della non conformità rispetto ai suddetti criteri di ammissibilità, purché la loro situazione economica e finanziaria rimanga comunque forte e presenti un debito pubblico considerato sostenibile. Per tali Paesi, l'accesso alla ECCL e agli altri strumenti di sostegno si tradurrebbe nella necessità di firmare un protocollo d'intesa (memorandum of understanding, MoU).
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In base alla riforma del MES (nuovi articoli 13 e 14 del Trattato), infatti, nel caso in cui un Paese membro chiedesse la concessione di un sostegno diverso dalla PCCL, il Consiglio dei governatori dovrebbe incaricare il direttore generale del MES e la Commissione europea, di concerto con la BCE, di negoziare con il membro interessato (insieme e ove possibile anche con il FMI) un protocollo d'intesa che precisi le condizioni cui è associata la concessione dello strumento di sostegno, rispecchiando la gravità delle carenze da colmare. Il direttore generale sarebbe incaricato di preparare una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria, comprese le modalità e condizioni finanziarie e la scelta degli strumenti, che dovrebbe essere adottata dal consiglio dei governatori. Pertanto, mentre la PCCL si baserebbe sulla definizione sostanzialmente non discrezionale e prevedibile della condizionalità, lasciando allo Stato membro la definizione unilaterale degli interventi da porre in essere (per garantire il mantenimento dei requisiti di ammissibilità alla linea di credito), per la risoluzione della crisi alla base della richiesta di supporto, la ECCL e gli altri strumenti di sostegno si fonderebbero sulla negoziazione della condizionalità, da graduare in ragione dell'intensità dell'intervento, con una sostanziale partecipazione della Commissione, del MES e della BCE alla definizione degli interventi da realizzare ai fini della risoluzione della crisi.
Al riguardo, si ricorda che gli ulteriori strumenti previsti dal Trattato rispetto a PCCL ed ECCL, da utilizzare in accordo con i principi dettati dall'articolo 12, come modificato dal processo di riforma in esame, sono: l'assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di uno Stato membro (articolo 15); il prestito (non finalizzato) agli Stati membri (articolo 16); la sottoscrizione (articolo 17) o l'acquisto (articolo 18) di titoli di debito pubblico emessi da uno Stato membro.
2.3. Il riparto di competenze fra i soggetti chiamati a garantire l'attuazione del Trattato
Con la modifica del Trattato istitutivo, verrebbe ridefinito il riparto di competenze fra i soggetti chiamati a garantire l'attuazione del Trattato.
In particolare, una posizione comune dovrebbe stabilire le nuove modalità di cooperazione tra il MES e la Commissione europea nell'ambito dei programmi di assistenza finanziaria, nel pieno rispetto del quadro giuridico dell'UE. Nel novembre 2018, il MES e la Commissione europea hanno firmato una posizione comune sulla loro futura cooperazione, nella quale è stato prospettato che l'effettiva ripartizione dei compiti deriverebbe dall'esatta portata dei criteri di ammissibilità e dalla condizionalità associata alle specifiche azioni di sostegno. Commissione e MES dovrebbero procedere ad incontri periodici e scambi di informazioni in relazione alle loro specifiche competenze. Nella preparazione dell'assistenza finanziaria, la Commissione dovrebbe assicurare la coerenza fra le misure adottate e il quadro di coordinamento della politica economica
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europea, lavorando sulla base delle proprie previsioni di crescita e delle ulteriori stime effettuate, mentre il MES dovrebbe valutare, nella prospettiva del creditore, le potenzialità di accesso al mercato da parte degli Stati membri e i relativi rischi. Nel caso in cui la collaborazione non dovesse portare a una posizione comune, alla Commissione europea spetterebbe la valutazione generale sulla sostenibilità del debito pubblico mentre al MES quella della capacità di rimborso del prestito da parte dello Stato membro interessato.
Il nuovo considerando 15A precisa anche che il MES non dovrebbe essere usato per coordinare le politiche economiche tra i suoi membri, mentre il considerando 17 conferma il testo vigente per cui, in merito alle controversie fra parti contraenti, o tra dette parti e il MES, relative all'interpretazione e applicazione del Trattato, sarà competente la Corte di Giustizia dell'Unione europea. Per quanto riguarda la negoziazione della condizionalità e il successivo monitoraggio, che il Trattato in vigore riserva alla Commissione europea, quest'ultima e il MES dovrebbero definire la loro collaborazione in un protocollo d'intesa, preservando il ruolo e le prerogative istituzionali derivanti dai trattati.
La modifica più rilevante alla procedura di concessione del sostegno prevista dall'articolo 13 appare quella per cui il Direttore generale dovrebbe affiancare la Commissione e la BCE nella valutazione della domanda di sostegno presentata da uno Stato membro del MES. Sulla base di tali valutazioni, spetterebbe sempre al Direttore generale la redazione di una proposta da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei governatori relativa all'esito della richiesta e la preparazione di una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria, comprese le modalità e condizioni finanziarie e la scelta degli strumenti, che dovrà poi essere adottata dal Consiglio dei governatori. Il Direttore generale dovrebbe inoltre affiancare la Commissione europea e la BCE nell'attività di monitoraggio delle condizioni cui è associato il dispositivo di assistenza finanziaria.
Il ruolo del Direttore e di tutto il personale del MES sarebbe anche oggetto di una specifica modifica all'articolo 7, secondo cui essi sono responsabili soltanto nei confronti di quest'ultimo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, pur con la precisazione, recata dal considerando 16, per cui tale indipendenza dovrebbe essere esercitata in modo tale da salvaguardare la coerenza con il diritto dell'Unione europea, sulla cui applicazione vigila la Commissione europea. Al Consiglio di amministrazione, infine, verrebbe assegnato il compito di adottare specifiche linee direttrici inerenti alle modalità di applicazione dell'assistenza finanziaria precauzionale e direttive particolareggiate inerenti alle modalità di attuazione del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico. Il percorso di definizione degli accordi di cooperazione dovrebbe concludersi entro il dicembre del 2019 e la posizione comune dovrebbe essere aggiornata a seguito dell'adozione delle modifiche al trattato del MES.
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2.4. La valutazione della situazione macroeconomica e finanziaria degli Stati membri
Con la riforma dell'articolo 3 del Trattato, verrebbe specificato che, ove necessario per prepararsi internamente a poter svolgere adeguatamente e con tempestività i compiti attribuitigli dal Trattato, il MES può seguire e valutare la situazione macroeconomica e finanziaria dei suoi membri, compresa la sostenibilità del debito pubblico, e analizzare le informazioni e i dati pertinenti. A tal fine, il direttore generale del MES dovrebbe collaborare con la Commissione europea e la BCE per assicurare totale coerenza con il quadro di coordinamento delle politiche economiche stabilito dal TFUE.
Il MES e la Commissione europea, in collaborazione con la BCE, avrebbero il compito di monitorare e valutare il quadro macroeconomico e la situazione finanziaria dei suoi membri, compresa la sostenibilità del debito pubblico. Tale attività si svolgerebbe in via preventiva, indipendentemente da richieste di sostegno e ad a uso esclusivamente interno, per mettere poi il MES nelle condizioni di rispondere tempestivamente alle eventuali richieste, o comunque successivamente alla formale presentazione di una richiesta di supporto finanziario. In quest'ultimo caso, verrebbe specificato che la valutazione è effettuata su basi metodologiche trasparenti e prevedibili, pur consentendo un margine sufficiente di discrezionalità nel giudizio, coinvolgendo, se opportuno e possibile, il FMI.
Rispetto a tali proposte di modifica si segnala che, nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per il 2019, il Governo affermava che "l'Italia sarà favorevole ad iniziative volte a migliorare l'efficacia degli strumenti esistenti, rendendone possibile l'utilizzo ed evitando l'attuale effetto "stigma", ma si opporrà all'affidamento al MES di compiti di sorveglianza macroeconomica degli Stati membri che rappresenterebbero una duplicazione delle competenze già in capo alla Commissione europea".
2.5. L'introduzione delle clausole d'azione collettiva con approvazione a maggioranza unica
Con la riforma dell'articolo 12 del Trattato, sarebbero modificate le clausole d'azione collettiva con l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2022, per i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione con scadenza superiore a un anno, anche delle clausole d'azione collettiva con approvazione a maggioranza unica (single limb CACs). In generale, le clausole d'azione collettiva consentono a una maggioranza qualificata di creditori di imporre la ristrutturazione del debito a tutti i creditori. Le clausole con approvazione a maggioranza unica consentono di prendere una decisione contestuale per tutte le serie di un dato titolo, senza la necessità di votare per ogni singola serie emessa. Per tale ragione, in presenza di un creditore in possesso della necessaria maggioranza rispetto agli altri detentori
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del debito pubblico di uno Stato membro, tali modifiche potrebbero consentire una semplificazione delle procedure di ristrutturazione del debito.
3. IL MES NEL PARLAMENTO ITALIANO E NEL PARLAMENTO EUROPEO
Il 24 gennaio 2018 la 5a Commissione permanente del Senato (Programmazione economica, bilancio) ha adottato una risoluzione (Doc XVIII, n. 232 della XVII Legislatura) sulla proposta di trasformazione del Meccanismo europeo di stabilità in un Fondo monetario europeo.
In occasione delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista delle riunioni del Consiglio europeo di fronte all'Assemblea del Senato, il presidente Conte ha fatto riferimento agli emendamenti al Trattato sul MES nelle seguenti occasioni:
- il 19 giugno 2019, in occasione delle Comunicazioni rese in vista del Vertice del 20 e 21 giugno 2019. Riferimento al MES è contenuto anche nella risoluzione 6-00065 (senatore Patuanelli e altri), approvata nel corso della seduta. Si veda anche la corrispondente seduta della Camera dei deputati;
- il 19 marzo 2019, in occasione delle Comunicazioni rese in vista del Vertice del 21 e 22 marzo 2019. Si veda anche la corrispondente seduta della Camera dei deputati;
- l'11 dicembre 2018, in occasione delle Comunicazioni rese in vista del Vertice del 13 e 14 dicembre 2018. Si veda anche la corrispondente seduta della Camera dei deputati;
- il 27 giugno 2018, in occasione delle Comunicazioni rese in vista del Vertice del 28 e 29 giugno 2018. Si veda anche la corrispondente seduta della Camera dei deputati.
Rileva inoltre il dibattito avvenuto presso l'Aula della Camera dei deputati il 31 luglio 2019 in occasione dello svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata in merito all'iter della riforma del Trattato sul MES, anche ai fini del coinvolgimento degli organi parlamentari competenti (3-00919).
Si segnala, infine, che il Parlamento europeo ha approvato il 23 marzo 2011 una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio europeo che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE)).
BOZZA DI TESTO RIVISTO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE IL MES (TRADUZIONE NON UFFICIALE)

Dossier n. 187
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BOZZA di Testo rivisto del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, come approvato dall'Eurogruppo il 14 giugno 2019 (Proposte di modifica evidenziate in neretto. Traduzione non ufficiale)
TRATTATO CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA
LE PARTI CONTRAENTI, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia (nel prosieguo, "gli Stati membri della zona euro" o "i membri del MES"),
DETERMINATE a garantire la stabilità finanziaria della zona euro,
RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 relative all’istituzione di un meccanismo europeo di stabilità,
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1) Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla necessità per gli Stati membri della zona euro di istituire un meccanismo permanente di stabilità. Il presente meccanismo europeo di stabilità (MES) assumerà il compito attualmente svolto dal Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) di fornire, laddove necessario, l'assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro.
(2) Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2011/199/UE che modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro1; a tal fine è stato aggiunto il seguente paragrafo all’articolo 136: "Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità dell'intera zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità.".
(3) Nell'ottica di migliorare l'efficacia dell'assistenza finanziaria e di prevenire il rischio di contagio finanziario, in data 21 luglio 2011 i capi di Stato o di governo degli
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BOZZA di Testo rivisto del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, come approvato dall'Eurogruppo il 14 giugno 2019 (Proposte di modifica evidenziate in neretto. Traduzione non ufficiale)
Stati membri la cui moneta è l'euro hanno convenuto di "accrescere la flessibilità [del MES] legata a un'adeguata condizionalità".
4) Il rigoroso rispetto del quadro giuridico dell’Unione europea, del quadro integrato di sorveglianza fiscale e macroeconomica, con particolare riguardo al patto di stabilità e crescita, del quadro per gli squilibri macroeconomici e delle regole di governance economica dell’Unione europea, dovrebbe costituire la prima linea di difesa alle crisi di fiducia che possano compromettere la stabilità della zona euro.
(5) Il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati Membri la cui moneta è l'euro hanno deciso di procedere verso un'unione economica più forte, compresi un nuovo patto di bilancio e un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche da attuare attraverso un accordo internazionale, il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria ("TSCG"). Il TSCG aiuterà a sviluppare un coordinamento più stretto all'interno della zona euro al fine di garantire una duratura, sana e robusta gestione delle finanze pubbliche affrontando quindi una delle principali fonti di instabilità finanziaria. Il presente trattato e il TSCG sono complementari nel promuovere la responsabilità e la solidarietà di bilancio all'interno dell'Unione economica e monetaria. Viene riconosciuto e accettato che la concessione dell'assistenza finanziaria nell'ambito dei nuovi programmi previsti dal MES sarà subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del TSCG da parte del membro MES interessato e, previa scadenza del periodo di recepimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del TSCG, al rispetto dei requisiti di cui al suddetto articolo.
(5 A) Al Vertice euro in formato inclusivo del 29 giugno 2018 i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno dichiarato che il MES avrebbe fornito il dispositivo di sostegno comune al Fondo di risoluzione unico ("FRU") e sarebbe stato rafforzato in base agli elementi indicati nella lettera del presidente dell'Eurogruppo del 25 giugno 2018. Al Vertice euro in formato inclusivo del 14 dicembre 2018 i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno approvato i termini di riferimento per detto dispositivo di sostegno comune che sarà fornito dal MES e il prospetto per la riforma del MES. In base a tale prospetto, il dispositivo di sostegno comune al FRU dovrà essere istituito entro e non oltre la fine del periodo transitorio. Il prospetto per la riforma del MES prevede un potenziamento dell'efficacia degli strumenti di assistenza finanziaria precauzionale per i membri del MES con fondamentali economici solidi che potrebbero subire gli effetti negativi di shock al di fuori del loro controllo. Quanto alla valutazione dell'ammissibilità con riferimento alla linea di credito precauzionale, la Commissione europea e il MES, conformemente alla posizione comune sulla loro futura cooperazione allegata al prospetto per la riforma del MES e in funzione dell'esatta natura dei criteri di ammissibilità, assumeranno il rispettivo ruolo in linea con il diritto dell'Unione europea, il presente trattato e le linee direttrici del MES. Il prospetto per la riforma del MES dispone l'applicazione di un margine aggiuntivo nei casi in cui, una volta ottenuti i fondi, il membro del MES cui è stata concessa l'assistenza finanziaria
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BOZZA di Testo rivisto del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, come approvato dall'Eurogruppo il 14 giugno 2019 (Proposte di modifica evidenziate in neretto. Traduzione non ufficiale)
precauzionale del MES non soddisfi le condizioni cui essa è associata, salvo se il mancato soddisfacimento sia dovuto a eventi al di fuori del controllo del governo. Nel prospetto per la riforma del MES è rilevato che la condizionalità rimane uno dei principi di fondo del presente trattato e di tutti gli strumenti del MES, ma che occorre adattarne le modalità esatte a ciascun singolo strumento.
(5 B) La posizione comune sulla futura cooperazione tra la Commissione europea e il MES definisce l'accordo sulle nuove modalità di cooperazione nell'ambito e al di fuori dei programmi di assistenza finanziaria. La Commissione europea e il MES condividono obiettivi comuni e svolgeranno funzioni specifiche collegate alla gestione delle crisi per la zona euro in conformità del diritto dell'Unione europea e del presente trattato. Le due istituzioni collaboreranno quindi strettamente nelle misure di gestione delle crisi del MES, nel quadro di una governance efficace, così da assicurare la stabilità finanziaria, combinando le rispettive competenze. La Commissione europea assicura la coerenza con il diritto dell'Unione europea, in particolare con il quadro di coordinamento delle politiche economiche. Il MES effettua l'analisi e la valutazione dalla prospettiva del prestatore. La posizione comune sulla futura cooperazione sarà ripresa integralmente nel protocollo di cooperazione previsto all'articolo 13, paragrafo 8, all'atto dell'entrata in vigore delle modifiche del presente trattato.
(6) Considerate le forti interrelazioni all'interno della zona euro, gravi minacce alla stabilità finanziaria degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono mettere a rischio la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso. Il MES può pertanto fornire un sostegno alla stabilità sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri. Il volume della capacità massima iniziale di finanziamento erogabile dal MES è fissato a 500 000 milioni di EUR, incluso il sostegno in essere alla stabilità del FESF. L'adeguatezza del volume della capacità massima consolidata di finanziamento erogabile dal MES e dal FESF sarà, tuttavia, oggetto di nuova valutazione prima dell'entrata in vigore del presente trattato. Se del caso, esso sarà aumentato dal consiglio dei governatori del MES, a norma dell'articolo 10, previa entrata in vigore del presente trattato.
(7) Tutti gli Stati membri della zona euro diventeranno membri del MES. Per effetto dell’adesione alla zona euro, lo Stato membro dell’Unione europea dovrebbe diventare membro del MES con gli stessi diritti e obblighi delle parti contraenti. I membri del MES prendono atto del dialogo in corso tra il direttore generale e il Parlamento europeo.
(8) Il MES coopererà strettamente con il Fondo monetario internazionale (FMI) nel fornire un sostegno alla stabilità. La partecipazione attiva del FMI sarà prevista sia a livello tecnico che finanziario. Lo Stato membro della zona euro che richiederà l’assistenza finanziaria dal MES rivolgerà, ove opportuno, richiesta analoga al FMI.
(9) Gli Stati membri dell'Unione europea la cui moneta non è l’euro ("Stati membri non facenti parte della zona euro") che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES,
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BOZZA di Testo rivisto del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, come approvato dall'Eurogruppo il 14 giugno 2019 (Proposte di modifica evidenziate in neretto. Traduzione non ufficiale)
a un'operazione di sostegno alla stabilità prevista a favore di Stati membri della zona euro, saranno invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del MES in cui saranno discussi tale sostegno alla stabilità e la relativa sorveglianza. Essi avranno accesso a tutte le informazioni in tempo utile e saranno opportunamente consultati.
(9 A) Gli Stati membri dell'Unione europea la cui moneta non è l'euro che hanno instaurato una cooperazione stretta con la Banca centrale europea ("BCE") in conformità del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, metteranno a disposizione del FRU linee di credito parallele affiancandosi al MES. Tali Stati membri ("Stati membri partecipanti") parteciperanno al dispositivo di sostegno comune a condizioni equivalenti. È opportuno invitare rappresentanti degli Stati membri partecipanti a presenziare in veste di osservatori alle riunioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione nelle quali saranno discusse questioni inerenti al dispositivo di sostegno comune e garantire loro pari accesso alle informazioni. È opportuno definire modalità adeguate di scambio delle informazioni e di coordinamento tempestivo tra il MES e gli Stati membri partecipanti. Dovrebbe essere possibile invitare su base ad hoc rappresentanti del Comitato di risoluzione unico ("CRU") a presenziare in veste di osservatori alle riunioni del Consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione nelle quali sarà discusso il finanziamento tramite il dispositivo di sostegno.
(10) Il 20 giugno 2011 i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea hanno autorizzato le parti contraenti del presente trattato a chiedere alla Commissione europea e alla BCE di svolgere i compiti previsti dal presente trattato. È dato atto che le funzioni affidate alla Commissione europea e alla BCE nell'ambito del presente trattato non implicano alcun potere decisionale proprio e che i compiti svolti da queste due istituzioni nell'ambito del presente trattato impegnano il solo MES.
(11) Nella dichiarazione del 28 novembre 2010 l’Eurogruppo ha affermato che, al fine di tutelare la liquidità dei mercati, saranno inserite nelle modalità e nelle condizioni di emissione di tutte le nuove obbligazioni emesse dagli Stati della zona euro clausole d’azione collettiva ("CACs") identiche e in formato standard. Come richiesto dal Consiglio europeo del 25 marzo 2011, il regime giuridico che disciplina l’inserimento delle CACs nei titoli di Stato della zona euro è stato definito dal comitato economico e finanziario. A seguito dell'introduzione di dette clausole a partire dal 1° gennaio 2013, i membri del MES si impegnano a introdurre entro il 2022 clausole di azione collettiva con votazione a maggioranza singola ("CAC a maggioranza singola"). Il comitato economico e finanziario stabilirà la disciplina giuridica di dettaglio tenendo conto degli obblighi costituzionali nazionali dei membri del MES, così che tutti questi inseriscano CAC a maggioranza singola nei titoli di Stato di nuova emissione della zona euro, con modalità atte a garantirne la medesima efficacia giuridica.
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(12) Su richiesta di un proprio membro e ove opportuno, il MES può favorire il dialogo tra detto membro e i suoi investitori privati su base volontaria, informale, non vincolante, temporanea e riservata.
(12 A) È opportuno che il MES conceda sostegno alla stabilità soltanto ai propri membri che presentano un debito reputato sostenibile e dei quali è confermata la capacità di rimborso al MES. Sostenibilità del debito e capacità di rimborso saranno valutate all'insegna della trasparenza e della prevedibilità, al contempo consentendo una sufficiente discrezionalità. Tali valutazioni saranno effettuate dalla Commissione europea di concerto con la BCE e dal MES, e ove opportuno e possibile insieme al FMI, in conformità del presente trattato, del diritto dell'Unione europea e del protocollo di cooperazione concluso a norma dell'articolo 13, paragrafo 8. Qualora la collaborazione non conduca a una visione comune, la Commissione europea effettuerà la valutazione complessiva della sostenibilità del debito pubblico, mentre il MES valuterà la capacità di rimborso del proprio membro nei suoi confronti.
(12 B) In linea con la prassi del FMI, in casi eccezionali si prende in considerazione una forma adeguata e proporzionata di partecipazione del settore privato nei casi in cui il sostegno alla stabilità sia fornito in base a condizioni sotto forma di un programma di aggiustamento macroeconomico.
(13) Parimenti al FMI, il MES fornirà un sostegno alla stabilità ai membri del MES il cui regolare accesso al finanziamento sul mercato risulti o rischi di essere compromesso. Su queste basi i capi di Stato o di governo hanno concordato che i prestiti del MES fruiranno dello status di creditore privilegiato in modo analogo a quelli del FMI, pur accettando che lo status di creditore privilegiato del FMI prevalga su quello del MES. Tale status produrrà i suoi effetti a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato. Nel caso di un'assistenza finanziaria del MES sotto forma di prestiti del MES derivante da un programma europeo di assistenza finanziaria in essere al momento della firma del presente trattato, il MES fruirà della stessa priorità di tutti gli altri prestiti e di tutte le altre obbligazioni del membro del MES beneficiario dell'assistenza, ad eccezione dei prestiti FMI. È opportuno che i prestiti erogati dal MES al CRU tramite il dispositivo di sostegno godano dello status di crediti privilegiati analogamente agli altri prestiti del MES.
(14) Gli Stati membri della zona euro sosterranno l’equivalenza tra lo status di creditore del MES e quello di altri Stati concedenti credito su base bilaterale di concerto con il MES, anche per i prestiti erogati al CRU tramite il dispositivo di sostegno.
(15) Le condizioni per la concessione dei prestiti MES imposte agli Stati membri soggetti ad un programma di aggiustamento macroeconomico, incluse quelle di cui all'articolo 40 del presente trattato, comprendono i costi operativi e di finanziamento del MES e dovrebbero essere conformi alle condizioni per la concessione di cui agli accordi in materia di assistenza finanziaria firmati fra il FESF, l'Irlanda e la Banca
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centrale d'Irlanda, da un lato, e il FESF, la Repubblica portoghese e la Banca del Portogallo, dall'altro.
(15 A) L'articolo 2, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") stabilisce che gli Stati membri dell'Unione europea coordinino le loro politiche economiche secondo le modalità previste dal trattato stesso. In virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 121 TFUE, gli Stati membri dell'Unione europea sono tenuti a coordinare le loro politiche economiche nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea. Di conseguenza, il MES non dovrebbe essere usato ai fini del coordinamento delle politiche economiche tra i suoi membri, per il quale il diritto dell'Unione europea prevede le necessarie disposizioni. Il MES rispetta i poteri delle istituzioni e degli organi dell'Unione quali attribuiti dal diritto dell'Unione europea.
(15 B) I membri del MES riconoscono che, ai fini dell'efficacia del dispositivo di sostegno comune e delle risoluzioni da esso finanziate, è fondamentale che il dispositivo di sostegno implichi un processo decisionale rapido ed efficiente e un coordinamento con gli Stati membri partecipanti che affiancano il MES nel finanziamento tramite il dispositivo di sostegno al FRU, come indicano i termini di riferimento per il dispositivo di sostegno comune approvato dai capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è l'euro in occasione del Vertice euro in formato inclusivo del 14 dicembre 2018. I termini di riferimento prevedono per i versamenti del dispositivo di sostegno determinati criteri, fra cui i principi di ultima istanza e di neutralità di bilancio nel medio periodo, la totale conformità con il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 e con la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, e la continuità del quadro giuridico. I termini di riferimento dispongono che, di norma, il MES decida sull'impiego del dispositivo di sostegno entro 12 ore dalla domanda del CRU, termine che il direttore generale può eccezionalmente prorogare a 24 ore, in particolare in caso di un'operazione di risoluzione particolarmente complessa, sempre nel rispetto degli obblighi costituzionali nazionali
(16) Il presente trattato riconosce l'indipendenza del direttore generale e del personale del MES. Tale indipendenza dovrebbe essere esercitata in modo tale da salvaguardare, ove pertinente e secondo il disposto del presente trattato, la
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coerenza con il diritto dell'Unione europea, sulla cui applicazione vigila la Commissione europea.
(17) Conformemente all'articolo 273 TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra le parti contraenti o tra queste e il MES in relazione all'interpretazione e all'applicazione del presente trattato.
(18) Il MES istituirà idonei sistemi di avviso per garantire il tempestivo rimborso degli importi dovuti nell'ambito del sostegno alla stabilità o del dispositivo di sostegno. La sorveglianza post-programma sarà effettuata dalla Commissione europea di concerto con la BCE e dal Consiglio dell'Unione europea nel quadro stabilito a norma degli articoli 121 e 136 TFUE,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO 1
MEMBRI E FINALITÀ
ARTICOLO 1
Istituzione e membri
1. Con il presente trattato le parti contraenti istituiscono tra loro un’istituzione finanziaria internazionale denominata il "meccanismo europeo di stabilità" ("MES").
2. Le parti contraenti sono i membri del MES.
ARTICOLO 2
Nuovi membri
1. L’adesione al MES è aperta agli altri Stati membri dell’Unione europea a decorrere dall’entrata in vigore della decisione del Consiglio dell’Unione europea, adottata ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 2, del TFUE, che abolisce la loro deroga di adottare l’euro.
2. Ai sensi dell’articolo 44, l’ammissione al MES di nuovi membri avviene con le stesse modalità e condizioni applicate ai membri già effettivi.
3. Il nuovo membro che aderisce al MES dopo la sua istituzione riceverà quote del MES in cambio del proprio apporto di capitale, calcolato conformemente al modello di contribuzione di cui all’articolo 11.
ARTICOLO 3
Obiettivi
1. L'obiettivo del MES è quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri. Se necessario per prepararsi internamente a poter svolgere adeguatamente e con tempestività i compiti attribuitigli dal presente trattato, il MES può seguire e
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valutare la situazione macroeconomica e finanziaria dei suoi membri, compresa la sostenibilità del debito pubblico, e analizzare le informazioni e i dati pertinenti. A tal fine il direttore generale collabora con la Commissione europea e la BCE per assicurare totale coerenza con il quadro di coordinamento delle politiche economiche stabilito dal TFUE.
2. Il MES può approntare in favore del CRU il dispositivo di sostegno all'FRU per sostenere l'applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione del CRU previsti dal diritto dell'Unione europea.
3. A detti fini è conferito al MES il potere di raccogliere fondi con l'emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, la condizionalità applicata è commisurata allo strumento di assistenza finanziaria scelto, conformemente al presente trattato.
CAPO 2
GOVERNANCE
ARTICOLO 4
Struttura e regole di voto
1. Il MES è dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio di amministrazione, nonché di un direttore generale e dell'altro personale ritenuto necessario.
2. Le decisioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione sono adottate di comune accordo, a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni del presente trattato. Per tutte le decisioni è necessaria la presenza di un quorum di due terzi dei membri aventi diritto di voto che rappresentino almeno i due terzi dei diritti di voto.
3. L’adozione di una decisione di comune accordo richiede l’unanimità dei membri partecipanti alla votazione. Le astensioni non ostano all’adozione di una decisione di comune accordo.
4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, una procedura di votazione d'urgenza è utilizzata nei casi in cui la Commissione europea e la BCE concludono che la mancata adozione di una decisione urgente circa la concessione o l'attuazione di un'assistenza finanziaria di cui agli articoli da 13 a 18 minaccerebbe la sostenibilità economica e finanziaria della zona euro. L'adozione di una decisione di comune accordo tra il consiglio dei governatori di cui all'articolo 5, paragrafo 6, lettere e) e f), e il consiglio di amministrazione nel quadro di detta procedura d'urgenza richiede una maggioranza qualificata dell'85% dei voti espressi.
Nei casi in cui si fa ricorso alla procedura d'urgenza di cui al primo comma, viene effettuato un trasferimento dal fondo di riserva e/o dal capitale versato ad un fondo per la riserva di emergenza, al fine di costituire una riserva destinata a coprire i rischi derivanti dal sostegno finanziario concesso secondo detta procedura d'urgenza. Il
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consiglio dei governatori può decidere di cancellare il fondo per la riserva di emergenza e ritrasferire il suo contenuto al fondo di riserva e/o al capitale versato.
5. L’adozione di una decisione a maggioranza qualificata richiede l’80% dei voti espressi.
6. L’adozione di una decisione a maggioranza semplice richiede la maggioranza dei voti espressi.
7. Il numero dei diritti di voto di ciascun membro del MES, esercitati dalla persona da esso designata o dal rappresentante di quest'ultimo in seno al consiglio dei governatori o al consiglio di amministrazione, è pari al numero di quote assegnate a tale membro a valere sul totale di capitale versato del MES conformemente all’allegato II.
8. In caso di mancato pagamento, da parte di un membro del MES, di una qualsiasi parte dell’importo da esso dovuto a titolo degli obblighi contratti in relazione a quote da versare o a richiami di capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, o in relazione al rimborso dell’assistenza finanziaria concessa ai sensi dell’articolo 16 o 17, detto membro del MES non potrà esercitare i propri diritti di voto per l’intera durata di tale inadempienza. Le soglie di voto sono ricalcolate di conseguenza.
ARTICOLO 5
Consiglio dei governatori
1. Ogni membro del MES nomina un governatore e un governatore supplente. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento. Il governatore è un membro del governo di detto membro del MES responsabile delle finanze. Il governatore supplente è pienamente abilitato ad agire a nome del governatore in caso di assenza di quest'ultimo.
2. Il consiglio dei governatori decide o di essere presieduto dal presidente dell'Eurogruppo di cui al protocollo (n. 14) sull'Eurogruppo allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE oppure elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente per una durata di due anni. Il presidente e il vicepresidente possono essere rieletti. Una nuova elezione è organizzata senza ritardo se il titolare non esercita più la funzione necessaria per la nomina a governatore.
3. Il membro della Commissione europea responsabile degli affari economici e monetari e il presidente della BCE, nonché il presidente dell’Eurogruppo (se non è il presidente o un governatore), possono partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori in qualità di osservatori.
4. Anche i rappresentanti di Stati membri non facenti parte della zona euro che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un’operazione di sostegno alla stabilità prestata a Stati membri della zona euro sono invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio dei governatori in cui saranno discusse tale sostegno alla stabilità e la relativa sorveglianza. I rappresentanti degli Stati membri partecipanti che affiancano il MES nel sostegno finanziario al FRU sono invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio dei governatori in cui saranno discusse questioni relative al dispositivo di sostegno comune.
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5. Il consiglio dei governatori può invitare altre persone a partecipare a determinate riunioni in qualità di osservatori, compresi i rappresentanti di istituzioni o organizzazioni quali il FMI.
6. Il consiglio dei governatori adotta decisioni di comune accordo in merito a quanto segue:
a) la cancellazione del fondo per la riserva di emergenza e il reintegro del suo contenuto al fondo di riserva e/o al capitale versato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, la revoca della sospensione dell'applicazione dell'articolo 18 A, paragrafo 6, primo comma, la modifica della maggioranza necessaria all'adozione con procedura di votazione d'urgenza di una decisione circa i prestiti e i rispettivi versamenti del dispositivo di sostegno e la definizione delle situazioni che in futuro implicheranno un riesame, in conformità dell'articolo 18 A, paragrafo 6, terzo comma;
b) l’emissione di nuove quote a condizioni diverse da quelle emesse alla pari ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2;
c) la richiesta di capitale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1;
d) le modifiche dello stock del capitale versato al fine di adeguare il volume della capacità massima di finanziamento del MES ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1;
e) la valutazione dell’opportunità di possibili incrementi del modello di sottoscrizione del capitale della BCE ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, e le modifiche da apportare all’allegato I ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6;
f) la concessione del sostegno alla stabilità da parte del MES, incluse le condizioni di politica economica enunciate nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 13, paragrafo 3, o all'articolo 14, paragrafo 2, la modifica dei criteri di ammissibilità all'assistenza finanziaria precauzionale stabiliti nell'allegato III ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, e la definizione della scelta degli strumenti nonché delle modalità e condizioni finanziarie, ai sensi degli articoli da 12 a 18;
(g) il conferimento i) al direttore generale e ii) alla Commissione europea di concerto con la BCE dell'incarico di negoziare insieme le condizioni di politica economica associata all'assistenza finanziaria, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3;
(g-bis) l'istituzione del dispositivo di sostegno ai sensi dell'articolo 18 A, paragrafo 1, primo comma, la modifica dei criteri di approvazione dei prestiti e dei versamenti effettuati tramite tale dispositivo, stabiliti nell'allegato IV ai sensi dell'articolo 18 A, paragrafo 1, secondo comma, la determinazione degli elementi previsti all'articolo 18 A, paragrafo 1, terzo comma, e la decisione sulla cessazione o sul mantenimento di tale dispositivo ai sensi dell'articolo 18 A, paragrafi 1 e 8;
(h) la modifica della politica e delle linee direttrici per la fissazione dei tassi di interesse dovuti per l'assistenza finanziaria o il dispositivo di sostegno al FRU ai sensi dell'articolo 20;
i) la modifica dell’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria utilizzabili da parte del MES ai sensi dell’articolo 19;
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j) la determinazione delle modalità per il trasferimento dei sostegni concessi dal FESF al MES ai sensi dell’articolo 40;
k) l’approvazione delle domande di adesione al MES presentate da nuovi membri ai sensi dell’articolo 44;
l) gli adeguamenti del presente trattato quale conseguenza derivante dall’adesione di nuovi membri, comprese le modifiche alla ripartizione del capitale tra i membri del MES ed il calcolo di detta ripartizione quale conseguenza derivante dall’adesione di un nuovo membro al MES, ai sensi dell’articolo 44; e
m) la delega al consiglio di amministrazione di compiti elencati nel presente articolo.
7. Il consiglio dei governatori adotta a maggioranza qualificata le decisioni che seguono:
a) fissa le modalità tecniche dettagliate per l’adesione di un nuovo membro al MES ai sensi dell’articolo 44;
b) decide di essere presieduto dal presidente dell'Eurogruppo o elegge, a maggioranza qualificata, il presidente e il vicepresidente del consiglio dei governatori ai sensi del paragrafo 2;
c) redige lo statuto del MES e il regolamento interno del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione (ivi incluso il diritto di istituire comitati e organi ausiliari) ai sensi del paragrafo 9;
d) compila l’elenco delle attività incompatibili con le funzioni di amministratore o amministratore supplente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 8;
e) nomina il direttore generale e fissa la data di cessazione del suo mandato ai sensi dell’articolo 7;
f) determina altri fondi ai sensi dell’articolo 24;
g) assume decisioni sulle azioni da adottarsi per recuperare l’importo dovuto da un membro del MES ai sensi dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3;
h) approva il rendiconto annuale del MES ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1;
i) nomina i membri del collegio dei revisori ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1;
j) approva la nomina dei revisori esterni ai sensi dell’articolo 29;
k) revoca l’immunità del presidente del consiglio dei governatori, di un governatore, di un governatore supplente, di un amministratore, di un amministratore supplente o del direttore generale ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2;
l) stabilisce il regime fiscale applicabile al personale del MES ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 5;
m) decide su eventuali controversie ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2; e
n) qualsiasi altra decisione necessaria non espressamente contemplata dal presente trattato.
8. Il presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio dei governatori. Il vicepresidente presiede tali riunioni nei casi in cui il presidente non può parteciparvi.
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9. Il consiglio dei governatori adotta il proprio regolamento interno e lo statuto del MES.
ARTICOLO 6
Consiglio di amministrazione
1. Ogni governatore nomina un amministratore e un amministratore supplente tra persone dotate di elevata competenza in campo economico e finanziario. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento. L’amministratore supplente è pienamente abilitato ad agire a nome dell’amministratore in caso di assenza di quest'ultimo.
2. Il membro della Commissione europea responsabile degli affari economici e monetari ed il presidente della BCE possono nominare ciascuno un osservatore.
3. I rappresentanti degli Stati membri non facenti parte della zona euro che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un’operazione di assistenza finanziaria prestata a Stati membri della zona euro sono altresì invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio di amministrazione in cui saranno discusse tale assistenza finanziaria e la relativa sorveglianza. I rappresentanti degli Stati membri partecipanti che affiancano il MES nel sostegno finanziario al FRU sono invitati a partecipare, in qualità di osservatori, alle riunioni del consiglio di amministrazione in cui saranno discusse questioni relative al dispositivo di sostegno comune.
4. Il consiglio di amministrazione può invitare altre persone, compresi i rappresentanti di istituzioni o organizzazioni, a partecipare a determinate riunioni in qualità di osservatori.
5. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza qualificata, salvo altrimenti disposto nel presente trattato. Le decisioni da assumere sulla base delle competenze delegate dal consiglio dei governatori sono adottate secondo le relative regole di voto di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7.
6. Fatte salve le competenze del consiglio dei governatori definite all’articolo 5, il consiglio di amministrazione assicura che il MES sia gestito in conformità al presente trattato ed allo statuto del MES adottato dal consiglio dei governatori. Esso adotta le decisioni disposte dal presente trattato o ad esso delegate dal consiglio dei governatori.
7. Qualsiasi vacanza in seno al consiglio di amministrazione è immediatamente coperta ai sensi del paragrafo 1.
8. Il consiglio dei governatori stabilisce quali attività sono incompatibili con le funzioni di amministratore o di amministratore supplente, lo statuto del MES e il regolamento interno del consiglio di amministrazione.
ARTICOLO 7
Direttore generale
1. Il direttore generale è nominato dal consiglio dei governatori fra i candidati aventi la nazionalità di un membro del MES, dotati di esperienza internazionale pertinente e
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di elevato livello di competenza in campo economico e finanziario. Nel corso del suo mandato il direttore generale non può esercitare la funzione di governatore o amministratore, né di governatore supplente o amministratore supplente.
2. Il mandato del direttore generale è di cinque anni ed è rinnovabile una volta. Il direttore generale decade comunque dalle sue funzioni qualora lo decida il consiglio dei governatori.
3. Il direttore generale presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni del consiglio dei governatori.
4. Il direttore generale è il capo del personale del MES. Egli è responsabile dell’organizzazione, della nomina e del licenziamento del personale in conformità allo statuto del personale adottato dal consiglio di amministrazione. Il direttore generale e il personale del MES sono responsabili soltanto nei confronti di quest'ultimo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.
5. Il direttore generale è il rappresentante legale del MES e ne gestisce gli affari correnti sotto la direzione del consiglio di amministrazione.
CAPO 3
CAPITALE
ARTICOLO 8
Stock di capitale autorizzato
1. Lo stock di capitale autorizzato del MES ammonta a 704 798,7 milioni di EUR. Esso è suddiviso in settemilioniquarantasettemilanovecentoottantasette di quote, ciascuna del valore nominale pari a 100 000 EUR, sottoscrivibili in conformità al modello di contribuzione iniziale di cui all’articolo 11 e calcolato nell’allegato I.
2. Lo stock di capitale autorizzato è composto da quote versate e quote richiamabili. Il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate ammonta a 80 548,4 milioni di EUR. Le quote di capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari. Le altre quote sono emesse alla pari, salvo se in particolari circostanze il consiglio dei governatori decida di emetterle a differenti condizioni.
3. Le quote di capitale autorizzato non sono in alcun modo gravate da oneri, pegni ed ipoteche e non sono trasferibili, fatta eccezione per i trasferimenti conseguenti alla rimodulazione del modello di contribuzione di cui all’articolo 11 in misura necessaria a garantire che la ripartizione delle quote corrisponda al modello modificato.
4. I membri del MES si impegnano irrevocabilmente e incondizionatamente a versare la propria quota di capitale autorizzato in conformità al modello di contribuzione di cui all’allegato I. Essi provvedono in tempo utile al versamento delle quote di capitale richiamato secondo le modalità stabilite nel presente trattato.
5. La responsabilità di ciascun membro del MES è in ogni caso limitata alla sua quota di capitale autorizzato al prezzo di emissione determinato. Nessun membro del MES può essere considerato responsabile, in virtù della sua appartenenza al MES, degli
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obblighi da questi contratti. L'obbligo di un membro del MES di contribuire al capitale autorizzato in conformità al presente trattato non decade allorquando detto membro divenga beneficiario oppure riceva assistenza finanziaria dal MES.
ARTICOLO 9
Richiesta di capitale
1. Il consiglio dei governatori può richiedere il versamento in qualsiasi momento del capitale autorizzato non versato e fissare un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.
2. Il consiglio di amministrazione può richiedere il versamento del capitale autorizzato non versato mediante una decisione adottata a maggioranza semplice volta a ripristinare il livello del capitale versato ove quest'ultimo, per effetto dell’assorbimento di perdite, sia sceso al di sotto del livello stabilito all’articolo 8, paragrafo 2, da modificarsi da parte del consiglio dei governatori secondo la procedura di cui all’articolo 10, che determina un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.
3. Il direttore generale richiede in tempo utile il capitale autorizzato non versato se questo è necessario ad evitare che il MES risulti inadempiente rispetto ai previsti obblighi di pagamento, o di altro tipo, nei confronti dei propri creditori. Il direttore generale informa il consiglio di amministrazione e il consiglio dei governatori di tali richieste. Allorquando sia rilevata un'eventuale carenza di fondi nelle disponibilità del MES, il direttore generale effettua tale(i) richieste(i) di capitale quanto prima possibile al fine di garantire che il MES disponga di fondi sufficienti per onorare la totalità dei pagamenti dovuti ai creditori alla scadenza prevista. I membri del MES si impegnano incondizionatamente e irrevocabilmente a versare il capitale richiesto dal direttore generale ai sensi del presente paragrafo entro sette giorni dal ricevimento della richiesta
4. Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni e le modalità particolareggiate applicabili alle richieste di capitale ai sensi del presente articolo.
ARTICOLO 10
Adeguamenti del capitale autorizzato
1. Il consiglio dei governatori riesamina periodicamente e, almeno ogni cinque anni, la capacità massima erogabile e l’adeguatezza del capitale autorizzato del MES. Esso può decidere di adeguare il capitale autorizzato e di modificare di conseguenza l’articolo 8 e l’allegato II. Tale decisione entra in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato al depositario l’avvenuto completamento delle procedure nazionali applicabili. Le nuove quote sono assegnate ai membri del MES in conformità al modello di contribuzione di cui all’articolo 11 e all’allegato I.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni e le modalità particolareggiate applicabili agli adeguamenti del capitale effettuati ai sensi del paragrafo 1.
3. Nel caso in cui uno Stato membro dell'Unione europea diventi un nuovo membro del MES, il capitale autorizzato del MES è automaticamente aumentato moltiplicando
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gli importi pro quota vigenti in detto momento per il rapporto, nell’ambito del modello di contribuzione aggiornato di cui all’articolo 11, e la ponderazione assegnata al nuovo membro del MES e quella assegnata ai membri del MES esistenti.
ARTICOLO 11
Modello di contribuzione
1. Per effetto di quanto previsto dai paragrafi 2 e 3, il modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è basato sul modello di sottoscrizione del capitale della BCE da parte delle banche centrali nazionali dei membri del MES ai sensi dell’articolo 29 del protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (lo "statuto del SEBC") allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE.
2. Il modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è specificato nell’allegato I.
3. Il modello di contribuzione iniziale per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES è adeguato:
a) quando uno Stato membro dell'Unione europea aderisce come nuovo membro del MES, con conseguente aumento automatico del capitale autorizzato secondo il disposto dell’articolo 10, paragrafo 3, o
b) alla scadenza del dodicesimo anno quale termine per la correzione temporanea applicabile a un membro del MES ai sensi dell’articolo 42.
4. Il consiglio dei governatori può decidere di tener conto di eventuali aggiornamenti del modello di sottoscrizione del capitale della BCE di cui al paragrafo 1 quando il modello di contribuzione è aggiornato ai sensi del paragrafo 3 o quando interviene una modifica del capitale autorizzato secondo il disposto dell’articolo 10, paragrafo 1.
5. In caso di modifica del modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES, i membri del MES trasferiscono fra di loro il capitale autorizzato nella misura necessaria ad assicurare che la sua distribuzione corrisponda al modello modificato.
6. L’allegato I è modificato su decisione del consiglio dei governatori a seguito di ogni modifica di cui al presente articolo.
7. Il consiglio di amministrazione adotta tutte le altre misure necessarie per l’applicazione del presente articolo.
CAPO 4
OPERAZIONI
ARTICOLO 12
Principî
1. Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un
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sostegno alla stabilità, sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilità predefinite.
2. Il MES può approntare il dispositivo di sostegno al FRU fermo restando quanto previsto dal diritto dell'Unione europea e fatte salve le competenze delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea. I prestiti tramite il dispositivo di sostegno sono concessi soltanto in ultima istanza e purché sia assicurata la neutralità di bilancio nel medio periodo.
3. Fatto salvo l'articolo 19, il sostegno alla stabilità del MES può essere concesso per mezzo degli strumenti di cui agli articoli da 14 a 18.
4. A partire dal 1° gennaio 2013 sono incluse in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione e con scadenza superiore ad un anno clausole d’azione collettiva in un modo che garantisca che il loro impatto giuridico sia identico. A tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione con scadenza superiore a un anno emessi a partire dal 1o gennaio 2022 si applicano clausole di azione collettiva con votazione a maggioranza singola.
5. Nell'esercizio dei compiti attribuitile dal presente trattato la Commissione europea assicurerà che le operazioni di assistenza finanziaria effettuate dal MES ai sensi del presente trattato siano, ove pertinente, coerenti con il diritto dell'Unione europea, in particolare con le misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE.
ARTICOLO 13
Procedura per la concessione del sostegno alla stabilità
1. Il membro del MES può presentare domanda di sostegno alla stabilità al presidente del consiglio dei governatori. La domanda indica lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari da considerare. Al ricevimento della domanda il presidente del consiglio dei governatori incarica i) il direttore generale e ii) la Commissione europea di concerto con la BCE di assolvere insieme i compiti seguenti:
a) valutare l’esistenza di un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri, a meno che la BCE non abbia già presentato un'analisi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2;
b) valutare la sostenibilità del debito pubblico e la capacità di rimborso del sostegno alla stabilità. La valutazione è effettuata all'insegna della trasparenza e della prevedibilità, al contempo consentendo una sufficiente discrezionalità. Se opportuno e possibile, la valutazione dovrà essere effettuata insieme al FMI;
(c) valutare le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro del MES interessato..
2. In base alla domanda del membro del MES, alle valutazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, a una proposta del direttore generale basata su tali
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valutazioni e, se del caso, all'esito positivo delle valutazioni previste all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, il consiglio dei governatori può, in linea di principio, decidere di concedere al membro del MES sostegno alla stabilità sotto forma di dispositivo di assistenza finanziaria.
3. Se la decisione adottata ai sensi del paragrafo 2 non riguarda una linea di credito condizionale precauzionale, il consiglio dei governatori incarica i) il direttore generale e ii) la Commissione europea di concerto con la BCE di negoziare con il membro del MES interessato, insieme e ove possibile anche con il FMI, un protocollo d'intesa che precisi le condizioni cui è associato il dispositivo di assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d'intesa rispecchia la gravità delle carenze da colmare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. Il direttore generale prepara una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria, comprese le modalità e condizioni finanziarie e la scelta degli strumenti, che dovrà essere adottata dal consiglio dei governatori.
Il protocollo d’intesa è pienamente conforme alle misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE, in particolare a qualsiasi atto legislativo dell'Unione europea, compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni indirizzate al membro del MES interessato.
4. La Commissione europea e il direttore generale firmano il protocollo d'intesa in nome e per conto del MES, previo soddisfacimento delle condizioni di cui al paragrafo 3 e previa approvazione da parte del consiglio dei governatori.
5. Il consiglio di amministrazione approva l’accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che definisce gli aspetti finanziari del sostegno alla stabilità da fornire e, se del caso, le modalità di corresponsione della prima rata dell’assistenza stessa.
6. Il MES istituisce un idoneo sistema di avviso per garantire il tempestivo rimborso degli eventuali importi dovuti dal membro del MES nell’ambito del sostegno alla stabilità.
7. Sia i) il direttore generale sia ii) la Commissione europea di concerto con la BCE hanno il compito di monitorare insieme, e ove possibile anche con il FMI, il rispetto delle condizioni cui è associato il dispositivo di assistenza finanziaria.
8. Previa approvazione di comune accordo da parte del consiglio di amministrazione, il MES può concludere con la Commissione europea un protocollo di cooperazione che illustri le modalità di cooperazione tra il direttore generale e la Commissione europea nell'esecuzione dei compiti loro affidati ai sensi dei paragrafi 1, 3 e 7 del presente articolo, cui rimanda l'articolo 3, paragrafo 1
ARTICOLO 14
Assistenza finanziaria precauzionale del MES
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1. Gli strumenti di assistenza finanziaria precauzionale del MES offrono sostegno ai membri del MES con fondamentali economici solidi che potrebbero subire gli effetti negativi di shock al di fuori del loro controllo. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere al membro del MES che presenta un debito pubblico sostenibile assistenza finanziaria precauzionale sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di linea di credito soggetta a condizioni rafforzate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, purché siano soddisfatti i criteri di ammissibilità applicabili a ciascun tipo di tale assistenza stabiliti nell'allegato III.
Il consiglio dei governatori può decidere di variare i criteri di ammissibilità applicabili all'assistenza finanziaria precauzionale del MES, e modificare di conseguenza l'allegato III. La modifica entra in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato al depositario l'avvenuto completamento delle procedure nazionali applicabili.
2. Le condizioni associate a una linea di credito condizionale precauzionale consistono nel rispetto continuato dei criteri di ammissibilità stabiliti nell'allegato III, al quale il membro del MES interessato s'impegna con la domanda sottoscritta a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, in cui mette in evidenza le principali linee politiche che intende perseguire ("lettera d'intenti"). Al ricevimento della lettera d'intenti il presidente del consiglio dei governatori incarica la Commissione europea di valutare se le intenzioni politiche ivi indicate sono pienamente coerenti con le misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE, in particolare con gli atti di diritto dell'Unione europea, compresi pareri, richiami, raccomandazioni e decisioni rivolti al membro del MES interessato. In deroga all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, non è negoziato alcun protocollo d'intesa.
3. Le condizioni associate alla linea di credito soggetta a condizioni rafforzate sono indicate nel protocollo d'intesa previsto all'articolo 13, paragrafo 3, e sono coerenti con i criteri di ammissibilità previsti all'allegato III.
4. Le modalità e le condizioni finanziarie dell'assistenza finanziaria precauzionale del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria precauzionale che deve essere firmato dal direttore generale.
5. Il consiglio di amministrazione adotta specifiche linee direttrici inerenti alle modalità di applicazione dell'assistenza finanziaria precauzionale del MES.
6. Dopo che il membro del MES ha ottenuto fondi per la prima volta (tramite prestito o acquisto sul mercato primario) e periodicamente almeno ogni sei mesi, il consiglio di amministrazione esamina la relazione elaborata a norma dell'articolo 13, paragrafo 7. Per la linea di credito condizionale precauzionale la relazione verifica il rispetto continuato dei criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 2 del presente articolo, mentre per la linea di credito soggetta a condizioni rafforzate la relazione verifica il soddisfacimento delle condizioni politiche indicate nel protocollo d'intesa. Se la relazione conclude che il membro del MES continua a soddisfare i criteri di ammissibilità per la linea di credito condizionale
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precauzionale ovvero a soddisfare le condizioni associate alla linea di credito soggetta a condizioni rafforzate, la linea di credito è mantenuta, a meno che il direttore generale o uno degli amministratori chieda che il consiglio di amministrazione si pronunci con decisione di comune accordo sul suo eventuale mantenimento.
7. Se la relazione prevista al paragrafo 6 del presente articolo conclude che il membro del MES non soddisfa più i criteri di ammissibilità per la linea di credito condizionale precauzionale ovvero non soddisfa più le condizioni associate alla linea di credito soggetta a condizioni rafforzate, l'accesso alla linea di credito è sospeso, a meno che il consiglio di amministrazione decida di comune accordo di mantenere la linea di credito. Se il membro del MES ha già ottenuto fondi, è applicato un margine aggiuntivo conforme alle linee direttrici per la fissazione dei tassi di interesse adottate dal consiglio dei governatori ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, a meno che, sulla scorta della relazione, il consiglio di amministrazione valuti che il mancato soddisfacimento deriva da eventi al di fuori del controllo del membro del MES. Se la linea di credito non è mantenuta, può essere chiesta un'altra forma di assistenza finanziaria, la cui concessione è soggetta alle norme applicabili in virtù del presente trattato.
ARTICOLO 15
Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES
1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del MES ricorrendo a prestiti con l'obiettivo specifico di ricapitalizzare le istituzioni finanziarie dello stesso membro del MES
2. Le condizioni associate all'assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
3. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, le modalità e le condizioni finanziarie dell'assistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di applicazione dell'assistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES.
5. Se del caso, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto la relazione elaborata dallo stesso direttore generale e dalla Commissione europea a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul versamento delle rate dell'assistenza finanziaria successive alla prima.
ARTICOLO 16
Prestiti del MES
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1. Il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del MES sotto forma di prestito a norma dell’articolo 12.
2. Le condizioni associate ai prestiti del MES sono contenute in un programma di aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
3. Le modalità e le condizioni finanziarie di ogni prestito del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di applicazione dei prestiti del MES.
5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto la relazione elaborata dallo stesso direttore generale e dalla Commissione europea a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul versamento delle rate dell'assistenza finanziaria successive alla prima.
ARTICOLO 17
Meccanismo di sostegno al mercato primario
1. Al fine di ottimizzare l’efficienza in termini di costi dell’assistenza finanziaria, il consiglio dei governatori può decidere di adottare disposizioni per l’acquisto dei titoli emessi sul mercato primario da un membro del MES ai sensi dell’articolo 12.
2. Le condizioni associate al meccanismo di sostegno al mercato primario sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
3. Le modalità e le condizioni finanziarie per l’acquisto dei titoli sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di applicazione del meccanismo di sostegno nel mercato primario.
5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto la relazione elaborata dallo stesso direttore generale e dalla Commissione europea a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul versamento dell'assistenza finanziaria allo Stato membro beneficiario per mezzo di operazioni sul mercato primario.
ARTICOLO 18
Meccanismo di sostegno al mercato secondario
1. Il consiglio dei governatori può decidere di adottare disposizioni per effettuare operazioni sui mercati secondari in relazione alle obbligazioni di un membro del MES conformemente all'articolo 12, paragrafo 1.
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2. Le decisioni relative agli interventi sul mercato secondario finalizzati a contrastare il contagio finanziario sono prese in base a un'analisi della BCE che riconosca l'esistenza di circostanze eccezionali sui mercati finanziari e di rischi che minacciano la stabilità finanziaria.
3. Le condizioni associate al meccanismo di sostegno al mercato secondario sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
4. Le modalità e le condizioni finanziarie relative alle operazioni sul mercato secondario sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
5. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di applicazione del meccanismo di sostegno nel mercato secondario.
6. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, decide l'avvio di operazioni sul mercato secondario di comune accordo.
Articolo 18 A
Dispositivo di sostegno
1. Se il CRU chiede che sia approntato il dispositivo di sostegno, su proposta del direttore generale il consiglio dei governatori può decidere di istituirlo in favore del CRU per tutti gli impieghi dell'FRU consentiti in base al diritto dell'Unione europea, fatte salve adeguate garanzie.
I criteri di approvazione dei prestiti e dei versamenti tramite il dispositivo di sostegno sono stabiliti nell'allegato IV. Il consiglio dei governatori può decidere di variare i criteri di approvazione dei prestiti e dei versamenti, e modificare di conseguenza l'allegato IV. La modifica entra in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato al depositario l'avvenuto completamento delle procedure nazionali applicabili.
Il consiglio dei governatori stabilisce le modalità e condizioni finanziarie fondamentali del dispositivo di sostegno, il massimale nominale e i relativi adeguamenti, le disposizioni che regolano la procedura per verificare il rispetto della condizione di continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria e quelle che ne disciplinano le conseguenze per il dispositivo di sostegno e il relativo impiego, così come le condizioni alle quali lo stesso consiglio dei governatori può decidere di porre termine al dispositivo di sostegno e le condizioni e i tempi in cui può decidere di mantenerlo a norma del paragrafo 8.
2. Il dispositivo di sostegno consiste in una linea di credito rotativa in virtù della quale possono essere erogati prestiti.
3. Le modalità e condizioni finanziarie del dispositivo di sostegno sono specificate in un apposito accordo concluso con il CRU, che deve essere approvato dal
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consiglio di amministrazione di comune accordo e sottoscritto dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di attuazione del dispositivo di sostegno, anche per quanto riguarda le procedure che assicurano la rapida adozione delle decisioni a norma del paragrafo 5, e le rivede a cadenza periodica.
5. Il consiglio di amministrazione decide di comune accordo sui prestiti e sui rispettivi versamenti del dispositivo di sostegno applicando i criteri stabiliti nell'allegato IV, a seguito della richiesta di prestito del CRU che contenga tutte le informazioni pertinenti e che rispetti nel contempo gli obblighi di riservatezza imposti dal diritto dell'Unione europea, della proposta del direttore generale, della valutazione della capacità di rimborso del CRU e, se del caso, delle valutazioni effettuate dalla Commissione europea e dalla BCE a norma del paragrafo 6. Il consiglio di amministrazione può decidere di comune accordo di delegare al direttore generale, per un dato periodo e un dato importo, la funzione prevista dal presente paragrafo, in conformità delle linee direttrici adottate dallo stesso consiglio di amministrazione.
6. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, una procedura di votazione d'urgenza è utilizzata nei casi in cui la Commissione europea e la BCE, con valutazioni separate, concludono che la sostenibilità economica e finanziaria della zona euro sarebbe minacciata in caso di mancata adozione, da parte del consiglio di amministrazione, di una decisione urgente circa i prestiti e i rispettivi versamenti tramite il dispositivo di sostegno a norma del paragrafo 5, prima frase, del presente articolo. L'adozione con procedura d'urgenza di tale decisione richiede la maggioranza qualificata dell'85 % dei voti espressi. Il presente paragrafo non si applica se e fintantoché sia in corso qualsiasi procedura relativa alla verifica della continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria a norma del paragrafo 8 del presente articolo e delle collegate disposizioni adottate dal consiglio dei governatori.
Nei casi in cui è fatto ricorso alla procedura d'urgenza di cui al primo comma, è effettuato un trasferimento a un fondo per la riserva di emergenza, al fine di costituire una riserva destinata a coprire i rischi derivanti dai prestiti e rispettivi versamenti approvati con detta procedura d'urgenza. Il consiglio di amministrazione può decidere di comune accordo di cancellare il fondo per la riserva di emergenza e reintegrarne il contenuto al fondo di riserva e/o al capitale versato.
Dopo che si sia fatto ricorso per due volte alla procedura di votazione d'urgenza l'applicazione del primo comma è sospesa fino alla data in cui il consiglio dei governatori decide di revocare la sospensione. Quando decide di revocare la sospensione, il consiglio dei governatori riesamina la maggioranza di voto necessaria per l'adozione di una decisione con detta procedura e definisce le situazioni che in futuro implicheranno un riesame; può decidere di modificare di
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conseguenza il presente paragrafo senza abbassare la soglia di voto. La modifica entra in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato al depositario l'avvenuto completamento delle procedure nazionali applicabili.
7. Il MES istituisce un idoneo sistema di avviso per garantire il tempestivo rimborso degli importi dovuti nell'ambito del dispositivo di sostegno.
8. Il dispositivo di sostegno e il relativo impiego a norma del presente articolo sono subordinati alla continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria. Se non è soddisfatta la condizione della continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria, è avviato un riesame globale e il mantenimento del dispositivo di sostegno è subordinato a una decisione del consiglio dei governatori. Il consiglio dei governatori stabilisce, in conformità del paragrafo 1, le ulteriori disposizioni che regolano la procedura per verificare il rispetto della condizione di continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria e quelle che ne disciplinano le conseguenze per il dispositivo di sostegno e il relativo impiego.
9. Ai fini del paragrafo 8 del presente articolo, per continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria s'intendono:
a) il permanere delle norme indicate nell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo intergovernativo, del 21 maggio 2014, sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, secondo la definizione ivi prevista; e
b) la continuità dei principi e delle norme concernenti lo strumento del bail-in e il quadro sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito dalla direttiva 2014/59/UE, dal regolamento (UE) n. 806/2014 e dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, per quanto tali principi e norme servano a preservare i mezzi finanziari dell'FRU.
10. Nell'attuazione del presente articolo il MES coopera strettamente con gli Stati membri partecipanti che affiancano il MES nel sostegno finanziario all'FRU.
ARTICOLO 19
Revisione e modifiche dell’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria
Il consiglio dei governatori può rivedere l’elenco degli strumenti di assistenza finanziaria di cui agli articoli da 14 a 18 e decidere di modificarlo.
ARTICOLO 20
Politica di fissazione dei tassi di interesse
1. Nel concedere sostegno alla stabilità o nel finanziare il dispositivo di sostegno all'FRU, il MES persegue la completa copertura dei costi operativi e di finanziamento e vi include un margine adeguato.
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2. Per ogni tipo di strumento di assistenza finanziaria e per il finanziamento del dispositivo di sostegno all'FRU, i costi sono specificati nelle linee direttrici sui tassi di interesse, che sono adottate dal consiglio dei governatori.
3. La politica di fissazione dei tassi di interesse può essere rivista dal consiglio dei governatori.
ARTICOLO 21
Operazioni di assunzione di prestiti
1. Nella realizzazione dei propri obiettivi il MES è autorizzato ad indebitarsi sui mercati dei capitali con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni.
2. Le modalità delle operazioni di indebitamento sono definite dal direttore generale sulla base delle direttive particolareggiate adottate dal consiglio di amministrazione.
3. Il MES si avvale di strumenti idonei alla gestione del rischio, che sono periodicamente riesaminati dal consiglio di amministrazione.
CAPO 5
GESTIONE FINANZIARIA
ARTICOLO 22
Politica di investimento
1. Il direttore generale attua una politica di investimento del MES improntata al principio di prudenza atta a garantire la sua massima affidabilità creditizia, conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione e da questo periodicamente riesaminate. Il MES è autorizzato ad utilizzare parte dei profitti rivenienti dai suoi investimenti per la copertura dei propri costi operativi ed amministrativi.
2. La gestione del MES deve essere conforme ai principi della buona gestione delle finanze e dei rischi.
ARTICOLO 23
Politica in materia di dividendi
1. Il consiglio di amministrazione può decidere, a maggioranza semplice, di distribuire un dividendo ai membri del MES ove l’ammontare del capitale versato e del fondo di riserva superino il livello determinato per garantire la capacità di erogazione dei prestiti del MES e allorquando i profitti dell’investimento non siano necessari per sopperire alla carenza di fondi per rimborsare i creditori. I dividendi sono distribuiti in proporzione agli apporti di capitale, tenendo in considerazione l’eventualità di pagamento accelerato di cui all'articolo 41, paragrafo 3.
2. Fintanto che il MES non abbia prestato assistenza finanziaria a uno dei suoi membri, i profitti rivenienti dall’investimento del capitale versato del MES sono restituiti ai suoi membri in proporzione ai rispettivi apporti di capitale, previa detrazione dei costi
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operativi, a condizione che la capacità di erogare prestiti determinata sia effettivamente pienamente disponibile.
3. Il direttore generale attua la politica in materia di dividendi per il MES conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione.
ARTICOLO 24
Riserva e altri fondi
1. Il consiglio dei governatori istituisce un fondo di riserva e, se del caso, altri fondi.
2. Fatto salvo l’articolo 23, i ricavi netti generati dalle operazioni del MES ed i proventi rivenienti dalle sanzioni finanziarie irrogate ai membri del MES nell’ambito della procedura di sorveglianza multilaterale, della procedura per i disavanzi eccessivi e della procedura per gli squilibri macroeconomici istituite dal TFUE sono accantonati in un fondo di riserva.
3. Le risorse del fondo di riserva sono investite conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni eventualmente necessarie per l’istituzione, l’amministrazione e l’utilizzo di altri fondi.
ARTICOLO 25
Copertura delle perdite
1. Le perdite derivanti dalle operazioni del MES sono imputate:
a) in primo luogo, in conto al fondo di riserva,
b) in secondo luogo, in conto al capitale versato e
c) infine, in conto ad un adeguato importo di capitale autorizzato non versato, richiesto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3.
2. Se un membro del MES non procede al pagamento da esso dovuto nell’ambito di una richiesta di capitale effettuato ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, una nuova richiesta di capitale, incrementato, è indirizzata a tutti i membri del MES al fine di garantire che il MES riceva l'importo totale del capitale versato necessario. Il consiglio dei governatori assume opportuni provvedimenti tesi a garantire che il membro del MES interessato saldi il proprio debito nei confronti del MES entro un termine ragionevole. Il consiglio dei governatori è autorizzato a richiedere il pagamento di interessi di mora sull’importo dovuto.
3. Quando un membro del MES salda il proprio debito al MES ai sensi del paragrafo 2, il capitale eccedente è rimborsato agli altri membri del MES secondo le regole adottate dal consiglio dei governatori.
ARTICOLO 26
Bilancio di previsione
Il consiglio di amministrazione approva ogni anno il bilancio di previsione del MES.
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ARTICOLO 27
Conti annuali
1. Il consiglio dei governatori approva i conti annuali del MES.
2. Il MES pubblica una relazione annuale contenente i conti annuali sottoposti a revisione e distribuisce ai suoi membri un rendiconto trimestrale della sua posizione finanziaria e un conto profitti e perdite che illustri i risultati delle proprie operazioni.
ARTICOLO 28
Revisione interna
È istituita una funzione di revisione interna conforme agli standard internazionali.
ARTICOLO 29
Revisione esterna
I conti del MES sono oggetto di revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal consiglio dei governatori e responsabili della certificazione dei bilanci annuali. I revisori esterni hanno pieno diritto di prendere in esame tutti i libri contabili e i conti del MES e ottengono informazioni complete sulle sue transazioni.
ARTICOLO 30
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto da cinque membri nominati dal consiglio dei governatori sulla base della loro competenza in materia di revisione e gestione finanziaria e comprende due membri delle istituzioni supreme di controllo dei conti dei membri del MES a rotazione, nonché un membro della Corte dei conti europea.
2. I membri del collegio dei revisori sono indipendenti. Essi non chiedono né accettano istruzioni dagli organi direttivi del MES, dai membri del MES o da altri organismi pubblici o privati.
3. Il collegio dei revisori redige revisioni indipendenti. Lo stesso controlla i conti del MES e verifica la regolarità dei conti operativi e del bilancio di esercizio. Esso ha pieno accesso a tutti i documenti del MES necessari per l’espletamento delle sue funzioni.
4. Il collegio dei revisori può in ogni momento informare il consiglio d'amministrazione degli esiti della sua revisione. Su base annuale, trasmette una relazione al consiglio dei governatori.
5. Il consiglio dei governatori mette la relazione annuale a disposizione dei parlamenti nazionali e delle istituzioni supreme in materia di controllo dei membri del MES, della Corte dei conti europea e del Parlamento europeo.
6. Le materie relative al presente articolo sono precisate nello statuto del MES.
CAPO 6
DISPOSIZIONI GENERALI
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ARTICOLO 31
Sede
1. Il MES ha la propria sede e i propri uffici principali a Lussemburgo.
2. Il MES può istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles.
ARTICOLO 32
Status giuridico, privilegi e immunità
1. Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunità definiti nel presente articolo. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio status giuridico e dei propri privilegi e delle proprie immunità negli altri territori in cui opera o detiene attività.
2. Il MES è dotato di piena personalità giuridica e ha piena capacità giuridica per:
a) acquisire e alienare beni mobili e immobili;
b) stipulare contratti;
c) convenire in giudizio; e
d) concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue immunità siano riconosciuti e che siano efficaci.
3. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell’immunità da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito.
4. I beni, le disponibilità e le proprietà del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative.
5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili.
6. I locali del MES sono inviolabili.
7. I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo status giuridico e i privilegi e le immunità riservano alle comunicazioni ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle comunicazioni ufficiali di un membro del MES.
8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attività previste dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilità e le proprietà del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere.
9. Il MES è esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entità soggette ad
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autorizzazione o licenza o regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri.
ARTICOLO 33
Personale del MES
Il consiglio di amministrazione definisce il regime applicabile al direttore generale e al personale del MES.
ARTICOLO 34
Segreto professionale
I membri o gli ex membri del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione e il personale che lavora, o ha lavorato, per o in rapporto con il MES sono tenuti a non rivelare le informazioni protette dal segreto professionale. Essi sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale.
ARTICOLO 35
Immunità delle persone
1. Nell'interesse del MES, il presidente del consiglio dei governatori, i governatori e i governatori supplenti, gli amministratori, gli amministratori supplenti, nonché il direttore generale e gli altri membri del personale godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell’inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti.
2. Il consiglio dei governatori può rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunità conferite ai sensi del presente articolo riguardo al presidente del consiglio dei governatori, a un governatore, a un governatore supplente, a un amministratore, a un amministratore supplente o al direttore generale.
3. Il direttore generale può revocare l’immunità di qualsiasi membro del personale del MES, eccetto se stesso.
4. Ogni membro del MES senza indugio traspone nella propria legislazione le disposizioni necessarie per dare effetto al presente articolo dandone informativa al MES.
ARTICOLO 36
Esenzione fiscale
1. Nell’ambito delle sue attività istituzionali, il MES, i suoi attivi, le sue entrate, i suoi beni nonché le operazioni e transazioni autorizzate dal presente trattato sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
2. I membri del MES adottano, se del caso, le opportune disposizioni per condonare o rimborsare l’importo delle imposte indirette o delle imposte sulle vendite applicate a valere sui prezzi dei beni immobili o mobili, allorquando il MES, ai propri fini
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istituzionali, abbia effettuato acquisti considerevoli, il cui prezzo sia comprensivo di dette imposte.
3. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda tasse e diritti dovuti per mera remunerazione di servizi di pubblica utilità.
4. I beni importati dal MES necessari all’assolvimento delle sue funzioni istituzionali sono esenti da ogni dazio e imposta all’importazione e da ogni divieto e restrizione all’importazione.
5. Il personale del MES è soggetto, a beneficio di quest’ultimo, all'applicazione di un’imposta interna a valere sugli stipendi e sugli emolumenti corrisposti dal MES, conformemente alle regole adottate dal consiglio dei governatori. A decorrere dalla data in cui tale imposta è applicata, detti salari e emolumenti sono esenti dall’imposta nazionale sul reddito.
6. Nessuna imposta di qualsivoglia natura è applicata a chiunque li detenga sulle obbligazioni o sui titoli emessi dal MES, compresi i relativi interessi o dividendi:
a) se discrimina tali obbligazioni o titoli unicamente a motivo della loro origine, oppure
b) se l’unico fondamento giuridico di tale imposta è il luogo o la valuta in cui è stata emessa, resa esigibile o pagata, o l’ubicazione di un ufficio o di un luogo di attività del MES.
ARTICOLO 37
Interpretazione e composizione delle controversie
1. Qualsiasi questione connessa all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente trattato e dello statuto del MES che insorga tra il MES e uno dei suoi membri, o tra i membri del MES, è sottoposta alla decisione del consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio dei governatori decide su qualsiasi controversia tra il MES e i suoi membri, o tra i membri del MES, in relazione all’interpretazione e all’applicazione del presente trattato, compresa qualsiasi controversia sulla compatibilità delle decisioni adottate dal MES con il presente trattato. Il voto del membro o dei membri del consiglio dei governatori appartenente o appartenenti al membro o ai membri del MES coinvolti è sospeso quando il consiglio dei governatori vota su tale decisione e la soglia di voto per l’adozione della decisione è ricalcolata di conseguenza.
3. Se un membro del MES contesta la decisione di cui al paragrafo 2, la controversia è sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è vincolante per le parti in causa, che adottano le necessarie misure per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte.
4. La Corte di giustizia dell'Unione europea può essere adita direttamente per le controversie tra membri del MES vertenti sul soddisfacimento della condizione della continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria prevista all'articolo 18 A, secondo la procedura stabilita dal consiglio dei governatori in
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conformità dell'articolo 18 A, paragrafi 1 e 8. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per le parti in causa; il MES si conforma alla sentenza.
ARTICOLO 38
Cooperazione internazionale
Nel perseguimento dei propri obiettivi il MES è autorizzato a cooperare, nell'ambito del presente trattato, con l'FMI, con qualsiasi paese che fornisca assistenza finanziaria a un membro del MES su base ad hoc, con qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e con qualsiasi organizzazione o soggetto internazionali con competenze in settori correlati.
CAPO 7
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ARTICOLO 39
Attinenza con i finanziamenti del FESF
Nella fase transitoria compresa tra l'entrata in vigore del presente trattato e la definitiva estinzione del FESF, la capacità di concedere prestiti consolidata tra il FESF e il MES non supera i 500 000 milioni di EUR, fatta salva la revisione periodica dell’adeguata capacità dell'ammontare massimo di cui all’articolo 10. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate per calcolare la capacità d’impegno futura, al fine di garantire che non venga eluso il massimale di prestito consolidato.
ARTICOLO 40
Trasferimento dei sostegni concessi dal FESF
1. In deroga all’articolo 13, il consiglio dei governatori può decidere che gli impegni del FESF a fornire assistenza finanziaria ad un membro del MES in forza di un accordo stipulato con tale membro siano assunti dal MES, posto che detti impegni riguardino quote di crediti non erogate e non finanziate.
2. Il MES può, se autorizzato dal consiglio dei governatori, acquisire i diritti e assumere gli obblighi del FESF, derivanti, in tutto o in parte, dai diritti o dagli obblighi esistenti o nell’ambito di crediti esistenti.
3. Il consiglio dei governatori adotta le regole di dettaglio necessarie a dare efficacia al trasferimento degli obblighi dal FESF al MES come disciplinato dal paragrafo 1 ed a ciascun trasferimento di diritti ed obblighi come previsto al paragrafo 2.
ARTICOLO 41
Versamento del capitale iniziale
1. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2, il versamento delle quote da corrispondere in conto del capitale inizialmente sottoscritto da ciascun membro del MES è effettuato in cinque rate annuali, ciascuna pari al 20% dell’importo totale. La prima rata è versata da ciascun membro del MES entro quindici giorni dalla data di
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entrata in vigore del presente trattato. Le restanti quattro rate sono corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data coincidenti con la data di pagamento della prima rata.
2. Nel corso del quinquennio durante il quale è effettuato il versamento delle rate di capitale, i membri del MES accelerano il versamento delle quote , in congruo anticipo rispetto alla data di emissione, allo scopo di conservare il rapporto minimo pari al 15% tra il capitale versato e l’importo in essere delle emissioni del MES e garantiscono una capacità minima di erogazione congiunta del MES e del FESF di 500 000 milioni di EUR.
3. Un membro del MES può decidere di accelerare il versamento della sua quota di capitale.
ARTICOLO 42
Correzione temporanea del modello di contribuzione
1. In fase di avvio i membri del MES sottoscrivono il capitale autorizzato sulla base del modello di contribuzione descritto nell’allegato I. La correzione temporanea prevista nel modello iniziale di contribuzione si applica per un periodo di dodici anni successivo alla data di adozione dell’euro da parte del membro considerato del MES.
2. Se, nell’anno immediatamente precedente l’adesione, il prodotto interno lordo (PIL) pro capite, a prezzi di mercato in euro, nell'anno immediatamente precedente l'adesione di un nuovo membro del MES è inferiore al 75% della media del PIL dell’Unione europea, a prezzi di mercato, il contributo per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES, stabilito ai sensi dell’articolo 10, beneficia di una correzione temporanea e corrisponde alla somma:
a) del 25% della quota percentuale detenuta dalla banca centrale nazionale di tale membro del MES investita nel capitale della BCE, determinata ai sensi dell’articolo 29 dello statuto del SEBC; e
b) del 75% della quota percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) della zona euro, a prezzi di mercato in euro, di detto membro del MES riferita all’anno immediatamente precedente la sua adesione al MES.
Le percentuali di cui alle lettere a) e b) sono arrotondate per eccesso o per difetto al più vicino multiplo di 0,0001%. I dati statistici sono quelli pubblicati da Eurostat.
3. La correzione temporanea di cui al paragrafo 2 si applica per un periodo di dodici anni dalla data di adozione dell’euro da parte del membro del MES in questione.
4. A seguito della correzione temporanea del modello di contribuzione, la corretta allocazione delle quote assegnate al suddetto membro del MES ai sensi del paragrafo 2 è ridistribuita tra i membri del MES che non beneficiano di una correzione temporanea sulla base della loro partecipazione alla BCE, determinata ai sensi dell’articolo 29 dello statuto del SEBC, in vigore immediatamente prima del conferimento delle quote al nuovo membro aderente al MES.
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ARTICOLO 43
Prime nomine
1. Ciascun membro del MES nomina i rispettivi governatori e governatori supplenti entro due settimane dall’entrata in vigore del presente trattato.
2. Il consiglio dei governatori nomina il direttore generale e ciascun governatore nomina un amministratore e un amministratore supplente entro due mesi dall’entrata in vigore del presente trattato.
CAPO 8
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 44
Adesione
Il presente trattato è aperto all’adesione di altri Stati membri dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 2, previa domanda di adesione presentata al MES da ciascun Stato membro dell’Unione europea successivamente all’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione europea, della decisione che sussume l'abrogazione della deroga all'adesione all’euro come previsto dall’articolo 140, paragrafo 2, del TFUE. Il consiglio dei governatori approva la domanda di adesione del nuovo membro del MES ed i relativi termini tecnici di dettaglio, nonché le modifiche da apportare al presente trattato quale immediata conseguenza dell’adesione. Una volta approvata la domanda di adesione da parte del consiglio dei governatori, l’adesione di nuovi membri del MES è effettiva a seguito dell’avvenuto deposito degli strumenti di adesione presso il depositario, che ne dà notifica agli altri membri del MES.
ARTICOLO 45
Allegati
I seguenti allegati formano parte integrante del presente trattato:
1) Allegato I: Modello di contribuzione del MES;
2) Allegato II: Quote di sottoscrizione del capitale autorizzato;
3) Allegato III: Criteri di ammissibilità all'assistenza finanziaria precauzionale del MES; e
4) Allegato IV: Criteri di approvazione dei prestiti e versamenti tramite il dispositivo di sostegno.
ARTICOLO 46
Deposito
Il presente trattato è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea ("il depositario"), il quale trasmette copie certificate a tutti i firmatari.
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Ratifica, approvazione o accettazione
1. Il presente trattato è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione sono depositati presso il depositario.
2. Il depositario notifica agli altri firmatari ogni deposito e la relativa data.
ARTICOLO 48
Entrata in vigore
1. Il presente trattato entra in vigore alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte di firmatari le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino non meno del 90% delle sottoscrizioni totali di cui all’allegato II. Se del caso, l’elenco dei membri del MES è opportunamente adeguato; in questo caso il modello definito di cui all’allegato I viene ricalcolato; sono ridotti di conseguenza il capitale autorizzato totale di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e di cui all’allegato II, nonché il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate di cui all’articolo 8, paragrafo 2.
2. Per ciascuno dei firmatari che depositeranno successivamente il loro strumento di ratifica, approvazione o accettazione, il presente trattato entra in vigore il giorno successivo al deposito.
3. Per ciascuno Stato che aderisce al presente trattato ai sensi dell’articolo 44, il presente trattato entra in vigore il ventesimo giorno successivo al deposito dei propri strumenti di adesione.
Fatto a Bruxelles, addì due febbraio duemiladodici in un unico esemplare, i cui testi in lingua estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, maltese, neerlandese, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese e tedesca fanno ugualmente fede, e che sarà depositato negli archivi del depositario, il quale ne trasmetterà copie debitamente certificate a ciascuna delle parti contraenti.
All'atto dell'adesione della Repubblica di Lettonia, il testo in lingua lettone fa ugualmente fede e sarà depositato negli archivi del depositario, il quale ne trasmetterà una copia debitamente certificata a ciascuna delle parti contraenti.
All'atto dell'adesione della Repubblica di Lituania, il testo in lingua lituana fa ugualmente fede e sarà depositato negli archivi del depositario, il quale ne trasmetterà una copia debitamente certificata a ciascuna delle parti contraenti.
ALLEGATO I
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Modello di contribuzione del MES
Membro MES Contributo al MES (%)
Membro MES Contributo al MES (%)
Regno del Belgio 3,4534
Repubblica federale di Germania 26,9616
Repubblica di Estonia 0,1847
Irlanda 1,5814
Repubblica ellenica 2,7975
Regno di Spagna 11,8227
Repubblica francese 20,2471
Repubblica italiana 17,7917
Repubblica di Cipro 0,1949
Repubblica di Lettonia 0,2746
Repubblica di Lituania 0,4063
Granducato di Lussemburgo 0,2487
Malta 0,0726
Regno dei Paesi Bassi 5,6781
Repubblica d'Austria 2,7644
Repubblica portoghese 2,4921
Repubblica di Slovenia 0,4247
Repubblica slovacca 0,8184
Repubblica di Finlandia 1,7852
Totale 100,0
Le cifre di cui sopra sono arrotondate al quarto decimale.
ALLEGATO II
Sottoscrizioni del capitale autorizzato
Membro MES Numero di quote Sottoscrizione di capitale
(EUR)
Regno del Belgio 243397 24339700000
Rep. federale di Germania 1900248 190024800000
Repubblica di Estonia 13020 1302000000
Irlanda 111454 11145400000
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BOZZA di Testo rivisto del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, come approvato dall'Eurogruppo il 14 giugno 2019 (Proposte di modifica evidenziate in neretto. Traduzione non ufficiale)
Repubblica ellenica 197169 19716900000
Regno di Spagna 833259 83325900000
Repubblica francese 1427013 142701300000
Repubblica italiana 1253959 125395900000
Repubblica di Cipro 13734 1373400000
Repubblica di Lettonia 19353 1935300000
Repubblica di Lituania 28634 2863400000
Granducato di Lussemburgo 17528 1752800000
Malta 5117 511700000
Regno dei Paesi Bassi 400190 40019000000
Repubblica d'Austria 194838 19483800000
Repubblica portoghese 175644 17564400000
Repubblica di Slovenia 29932 2993200000
Repubblica slovacca 57680 5768000000
Repubblica di Finlandia 125818 12581800000
Totale 7047987 704798700000
ALLEGATO III
Criteri di ammissibilità all'assistenza finanziaria precauzionale del MES
1. I criteri seguenti costituiscono i criteri di ammissibilità all'assistenza finanziaria precauzionale del MES e sono stati stabiliti in considerazione:
a) della dichiarazione del Vertice euro del 14 dicembre 2018 che ha approvato il prospetto per la riforma del MES, in cui si prospetta la precisazione dei criteri di ammissibilità da applicare ex ante per valutare la solidità dei risultati economici e finanziari e si afferma che lo strumento della linea di credito soggetta a condizioni rafforzate continuerà a essere disponibile come previsto nelle attuali linee direttrici del MES; e
b) della posizione comune sulla futura cooperazione tra la Commissione europea e il MES, allegata al prospetto per la riforma del MES, e dei ruoli e competenze delle istituzioni previsti dal quadro giuridico dell'Unione europea.
È altresì tenuto conto del fatto che alla concessione di assistenza finanziaria precauzionale del MES si applica la procedura definita negli articoli 13 e 14 del presente trattato; che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del presente trattato,
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BOZZA di Testo rivisto del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, come approvato dall'Eurogruppo il 14 giugno 2019 (Proposte di modifica evidenziate in neretto. Traduzione non ufficiale)
il consiglio dei governatori può decidere di concedere assistenza finanziaria precauzionale al membro del MES che presenta un debito pubblico sostenibile; e che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del presente trattato, il consiglio di amministrazione adotta specifiche linee direttrici inerenti alle modalità di applicazione dell'assistenza finanziaria precauzionale del MES.
2) Criteri di ammissibilità a una linea di credito condizionale precauzionale
L'accesso a una linea di credito condizionale precauzionale è basato sui criteri di ammissibilità ed è limitato ai membri del MES che presentano una situazione economica e finanziaria fondamentalmente solida e un debito pubblico sostenibile. Di norma, i membri del MES devono rispettare i parametri quantitativi e le condizioni qualitative relative alla sorveglianza dell'UE. È effettuata una valutazione per stabilire se il membro del MES potenzialmente beneficiario si qualifichi per una linea di credito condizionale precauzionale, sulla base dei criteri seguenti:
a) rispetto dei parametri quantitativi di bilancio. Il membro del MES non è sottoposto a procedura per disavanzi eccessivi e nei due anni precedenti la domanda di assistenza finanziaria precauzionale rispetta i tre parametri seguenti:
i) disavanzo pubblico non superiore al 3 % del PIL;
ii) saldo strutturale delle amministrazioni pubbliche pari o superiore al parametro di riferimento minimo specifico al paese*;
iii) parametro di riferimento del debito pari a un rapporto debito pubblico/PIL inferiore al 60 % o a una riduzione del differenziale rispetto al 60 % nei due anni precedenti a un tasso medio di un ventesimo l'anno;
b) assenza di squilibri eccessivi. La sorveglianza dell'UE non rileva squilibri eccessivi nella situazione del membro del MES;
c) riscontri storici di accesso ai mercati internazionali dei capitali, ove pertinente, a condizioni ragionevoli;
d) posizione sull'estero sostenibile; e
e) assenza nel settore finanziario di gravi vulnerabilità che mettano a rischio la stabilità finanziaria del membro del MES.
3. Criteri di ammissibilità a una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate
Possono accedere a una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate i membri del MES cui il mancato soddisfacimento di alcuni criteri di ammissibilità preclude l'accesso a una linea di credito condizionale precauzionale, ma che presentano una situazione economica e finanziaria generale comunque solida e un debito pubblico sostenibile.
_______________
* Il parametro di riferimento minimo è il livello del saldo strutturale che in condizioni cicliche normali offre un margine di sicurezza rispetto alla soglia del 3 % fissata dal TFUE. È usato principalmente come uno dei tre elementi considerati nel calcolo dell'obiettivo a medio termine minimo.
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BOZZA di Testo rivisto del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, come approvato dall'Eurogruppo il 14 giugno 2019 (Proposte di modifica evidenziate in neretto. Traduzione non ufficiale)
ALLEGATO IV
Criteri di approvazione dei prestiti e versamenti tramite il dispositivo di sostegno
1. I criteri seguenti costituiscono i criteri di approvazione dei prestiti e versamenti tramite il dispositivo di sostegno e sono stati stabiliti in considerazione:
a) dei termini di riferimento per il dispositivo di sostegno comune all'FRU approvato dal Vertice euro del 14 dicembre 2018;
b) del considerando 15 B del presente trattato, nel quale è ricordato che i termini di riferimento per il dispositivo di sostegno comune all'FRU approvato dal Vertice euro del 14 dicembre 2018 prevede per i versamenti del dispositivo di sostegno determinati criteri, fra cui il rispetto dei principi di ultima istanza e di neutralità di bilancio nel medio periodo, la totale conformità con il regolamento (UE) n. 806/2014 e con la direttiva 2014/59/UE, e la continuità del quadro giuridico;
c) dell'articolo 12, paragrafo 2, del presente trattato, a norma del quale i prestiti tramite il dispositivo di sostegno sono concessi soltanto in ultima istanza e purché sia assicurata la neutralità di bilancio nel medio periodo;
d) dell'articolo 18 A, paragrafo 8, del presente trattato, a norma del quale il dispositivo di sostegno e il relativo impiego sono subordinati alla continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria e il consiglio dei governatori stabilisce, in conformità con il medesimo articolo, paragrafo 1, le ulteriori disposizioni che regolano la procedura per verificare il rispetto di detta condizione di continuità e quelle che ne disciplinano le conseguenze per il dispositivo di sostegno e il relativo impiego;
e) dell'articolo 18 A, paragrafo 5, del presente trattato, a norma del quale il consiglio di amministrazione decide di comune accordo sui prestiti e i rispettivi versamenti tramite il dispositivo di sostegno applicando i criteri stabiliti nel presente allegato;
è altresì tenuto conto del fatto che all'istituzione e attuazione del dispositivo di sostegno si applica la procedura dell'articolo 18 A del presente trattato e che, a norma dell'articolo 18 A, paragrafo 4, dello stesso trattato, il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalità di attuazione del dispositivo di sostegno.
2. Criteri di approvazione dei prestiti e versamenti tramite il dispositivo di sostegno
a) Al dispositivo di sostegno è fatto ricorso in ultima istanza. Questo implica:
i) l'esaurimento dei mezzi finanziari dell'FRU disponibili per l'impiego a norma dell'articolo 76 del regolamento (UE) n. 806/2014 che non sono già impegnati per azioni di risoluzione, anche nella situazione in cui l'FRU dispone di risorse finanziarie che non sono tuttavia sufficienti nello specifico caso di risoluzione;
ii) l'insufficienza dei contributi ex post o l'impossibilità di disporne immediatamente; e
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BOZZA di Testo rivisto del Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, come approvato dall'Eurogruppo il 14 giugno 2019 (Proposte di modifica evidenziate in neretto. Traduzione non ufficiale)
iii) l'incapacità del CRU ad assumere prestiti a condizioni che il CRU reputi accettabili ai sensi degli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) n. 806/2014.
b) È rispettato il principio della neutralità di bilancio nel medio periodo. Il CRU presenta una capacità di rimborso sufficiente a ripagare integralmente a medio termine i prestiti ottenuti tramite il dispositivo di sostegno.
c) Il MES dispone dei fondi richiesti. Per i versamenti in contanti, il MES ha ottenuto i fondi a condizioni per esso accettabili; per i versamenti non in contanti, i titoli utilizzati sono legittimamente emessi e sono custoditi dal pertinente depositario di titoli.
d) Ciascuna parte dell'accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico nel cui territorio è esercitata l'azione di risoluzione ha assolto l'obbligo di trasferire all'FRU i contributi ricevuti dagli enti autorizzati nel suo territorio.
e) Non è in corso alcun evento di default sui prestiti erogati al CRU dal MES o da altro creditore oppure, se tale evento è in corso, il CRU ha presentato un piano di interventi di recupero che il consiglio di amministrazione reputa adeguato.
f) Il consiglio dei governatori ha stabilito, ai sensi dell'articolo 18 A, paragrafi 1 e 8, del presente trattato, che è soddisfatta la condizione della continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria definita all'articolo 18 A, paragrafo 9, dello stesso trattato.
g) Lo specifico programma di risoluzione è conforme in tutti i suoi aspetti al diritto dell'Unione europea ed è entrato in vigore conformemente a esso.".



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