domenica 13 agosto 2017
GOVERNO: CODICE DI CONDOTTA PER LE ONG
CODICE DI CONDOTTA
PER LE ONG IMPEGNATE NELLE
OPERAZIONI DI SALVATAGGIO DEI MIGRANTI IN MARE
La pressione migratoria nei confronti dell’Italia non accenna a diminuire e,
anzi, risulta ancora più imponente rispetto allo scorso anno, così come
riconosciuto dalle Istituzioni dell’Unione Europea e dai suoi Stati membri.
In questo quadro, l’obiettivo principale delle Autorità italiane nel soccorso dei
migranti è la tutela della vita umana e dei diritti delle persone, nel pieno
rispetto delle convenzioni internazionali. Tuttavia, l’attività di salvataggio non
può essere disgiunta da un percorso di accoglienza sostenibile e condiviso
con altri Stati membri, conformemente al principio di solidarietà di cui all’art.
80 del TFUE.
In occasione della riunione informale dei Ministri della Giustizia e degli Affari
Interni, tenutasi il 6 luglio a Tallinn, sotto la presidenza estone, i Ministri
dell’Interno dell’UE hanno accolto con favore l’iniziativa delle autorità italiane
intesa a garantire che le navi delle ONG impegnate in attività di Search and
Rescue (SAR) operino secondo una serie di regole chiare da rispettare, sotto
forma di un codice di condotta che dovrà essere urgentemente finalizzato ad
opera delle Autorità italiane, in consultazione con la Commissione e in
cooperazione con le parti interessate, tra cui le stesse ONG.
L’iniziativa italiana è stata inclusa anche nel "Piano d’azione sulle misure per
sostenere l’Italia, ridurre la pressione lungo la rotta del Mediterraneo centrale
e accrescere la solidarietà", presentato dalla Commissione europea lo scorso
4 luglio.
Le Autorità italiane e le ONG firmatarie che svolgono attività SAR
condividono pertanto l’esigenza di prevedere disposizioni specifiche per far
fronte alla complessità delle operazioni di soccorso nel Mar Mediterraneo, in
conformità con il presente Codice di Condotta, anche per salvaguardare la
sicurezza dei migranti e degli operatori.
Le ONG che sottoscrivono questo Codice di Condotta assumono i seguenti
impegni:
conformemente al diritto internazionale pertinente, l’impegno a
non entrare nelle acque territoriali libiche, salvo in situazioni di
grave e imminente pericolo che richiedano assistenza immediata,
e di non ostacolare l’attività di Search and Rescue (SAR) da parte
della Guardia costiera libica: al fine di non ostacolare la possibilità di
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intervento da parte delle Autorità nazionali competenti nelle proprie
acque territoriali, nel rispetto degli obblighi internazionali;
impegno a rispettare l’obbligo di non spegnere o ritardare la
regolare trasmissione dei segnali AIS (Automatic Identification
System) e LRIT (Long Range Identification and Tracking), qualora
installati a bordo (Cap. V SOLAS): allo scopo di garantire la sicurezza
della navigazione e la “security” delle unità, incluse quelle non
impegnate nelle attività di ricerca e soccorso che si trovino in
navigazione in prossimità dell’area interessata dall’evento;
l’impegno a non effettuare comunicazioni o inviare segnalazioni
luminose per agevolare la partenza e l’imbarco di natanti che
trasportano migranti, fatte salve le comunicazioni necessarie nel corso
di eventi SAR per preservare la sicurezza della vita in mare: con
l’intento di non facilitare i contatti con i soggetti dediti alla tratta e al
traffico di migranti;
impegno a comunicare al competente MRCC l’idoneità tecnica
(relativa alla nave, al suo equipaggiamento e all’addestramento
dell’equipaggio) per le attività di soccorso, fatte salve le applicabili
disposizioni nazionali ed internazionali concernenti la sicurezza
dei natanti e le altre condizioni tecniche necessarie alla loro
operatività: alle ONG è richiesto di dotarsi di mezzi e di personale di
cui siano accertate l’idoneità e le capacità tecniche nelle attività di
ricerca e soccorso di un gran numero di persone (mass rescue
operations) in ogni condizione. Ciò è richiesto al fine di fornire garanzie
circa il loro “know-how” nel concorrere alle attività di soccorso. Tale
impegno riguarda, tra l’altro, la necessità di fornire al comandante della
nave adeguate informazioni sulla stabilità, la capacità di ricovero a
bordo, le dotazioni individuali e collettive di sicurezza, certificazione ed
addestramento dell’equipaggio per tali specifiche attività, aspetti di
“security”, condizioni di igiene ed abitabilità a bordo, capacità di
conservazione di eventuali cadaveri. Tutto ciò, ovviamente, senza
pregiudizio per quanto previsto dall’Articolo IV (casi di forza maggiore) e
dall’Articolo V (trasporto di persone in situazioni di emergenza) della
SOLAS;
l’impegno ad assicurare che, quando un caso SAR avviene al di
fuori di una SRR ufficialmente istituita, il comandante della nave
provveda immediatamente ad informare le autorità competenti
degli Stati di bandiera, ai fini della sicurezza, e il MRCC
competente per la più vicina SRR, quale “better able to assist”,
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salvo espresso rifiuto o mancata risposta di quest’ultimo: la
comunicazione allo Stato di bandiera rappresenta più un impegno,
mentre la notifica al competente MRCC richiama un obbligo vigente del
diritto internazionale;
impegno ad osservare l’obbligo previsto dalle norme internazionali
di tenere costantemente aggiornato il competente MRCC o l’OSC
(On Scene Coordinator) designato da quest’ultimo in merito allo
scenario in atto ed all’andamento delle operazioni di soccorso,
nonché di tutte le informazioni che abbiano rilievo ai fini SAR o della
sicurezza della navigazione;
l’impegno a non trasferire le persone soccorse su altre navi,
eccetto in caso di richiesta del competente MRCC e sotto il suo
coordinamento anche sulla base delle informazioni fornite dal
Comandante della nave: dopo l’imbarco delle persone soccorse, le navi
delle ONG dovrebbero, di norma, completare l’operazione sbarcando le
medesime in un porto sicuro sotto il coordinamento del MRCC
competente, salvo nelle situazioni sopra menzionate;
impegno ad assicurare che le competenti autorità dello Stato di
bandiera siano tenute costantemente informate dell’attività
intrapresa dalla nave ed immediatamente informate di ogni evento
rilevante ai fini di “maritime security”, in conformità al principio della
giurisdizione dello Stato di bandiera in base alla UNCLOS e ad altre
norme applicabili del diritto internazionale;
impegno a cooperare con l’ MRCC, eseguendo le sue istruzioni ed
informandolo preventivamente di eventuali iniziative intraprese
autonomamente perché ritenute necessarie ed urgenti;
l’impegno a ricevere a bordo, eventualmente e per il tempo
strettamente necessario, su richiesta delle Autorità italiane
competenti, funzionari di polizia giudiziaria affinché questi
possano raccogliere informazioni e prove finalizzate alle indagini
sul traffico di migranti e/o la tratta di esseri umani, senza
pregiudizio per lo svolgimento delle attività umanitarie in corso.
Quanto sopra fatte salve la giurisdizione esclusiva dello Stato di
bandiera della nave in base all’UNCLOS e alle altre norme di diritto
internazionale applicabili, le competenze del comandante e i differenti
mandati e competenze delle persone giuridiche interessate come
previsto dal diritto nazionale ed internazionale, rispetto alle quali i
funzionari di polizia non interferiscono e non dovranno interferire:
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consentire l’accesso a bordo dei loro assetti navali, su richiesta delle
Autorità nazionali competenti, del personale di polizia che svolgerà le
preliminari attività conoscitive e di indagine, anche a seguito di
specifiche indicazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria competente;
l’impegno a dichiarare, conformemente alla legislazione dello
Stato di bandiera, alle autorità competenti dello Stato in cui l’ONG
è registrata tutte le fonti di finanziamento per la loro attività di
soccorso in mare e a comunicare, su richiesta, tali informazioni alle
Autorità italiane nel rispetto dei principi di trasparenza;
l’impegno ad una cooperazione leale con l’Autorità di Pubblica
Sicurezza del previsto luogo di sbarco dei migranti, anche
trasmettendo le pertinenti informazioni di interesse a scopo
investigativo alle Autorità di Polizia, nel rispetto della normativa
internazionale sui rifugiati e sulla protezione dei dati nonché dei
differenti mandati e competenze delle persone giuridiche interessate
come previsto dal diritto nazionale ed internazionale: tale impegno si
estrinsecherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel fornire -
almeno due ore prima dell’arrivo al porto - i documenti che dovrebbero
essere completati durante le fasi di soccorso e tragitto verso il porto
dopo aver posto in essere le attività di assistenza primaria – ovvero il
"maritime incident report" (documento riassuntivo dell’evento) e il
“sanitary incident report” (documento riassuntivo della situazione
sanitaria a bordo);
impegno a recuperare, durante le attività, una volta soccorsi i
migranti e nei limiti del possibile, le imbarcazioni improvvisate ed i
motori fuoribordo usati dai soggetti dediti al traffico/tratta di
migranti e ad informare immediatamente l’ICC (International
Coordination Centre) dell’operazione TRITON; il MRCC
coordinatore dovrà comunque essere informato per gli aspetti
legati alla sicurezza della navigazione e l’antinquinamento: tale
impegno è un’importante modalità di cooperazione con l’operazione
europea TRITON e con le competenti Autorità nazionali nella lotta
contro i soggetti dediti al traffico ed alla tratta, nonché con il MRCC per
le informazioni relative alla sicurezza della navigazione e
l’inquinamento.
La mancata sottoscrizione di questo Codice di Condotta o l’inosservanza
degli impegni in esso previsti può comportare l’adozione di misure da parte
delle Autorità italiane nei confronti delle relative navi, nel rispetto della vigente
legislazione internazionale e nazionale, nell’interesse pubblico di salvare vite
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umane, garantendo nel contempo un’accoglienza condivisa e sostenibile dei
flussi migratori.
Il mancato rispetto degli impegni previsti dal presente Codice di Condotta
sarà comunicato dalle Autorità italiane allo Stato di bandiera e allo Stato in
cui è registrata l’ONG.
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