lunedì 4 luglio 2011

Modifiche statutarie per raccordare le funzioni del Segretario Politico al Pdl

STATUTO: Modifiche statutarie per raccordare le funzioni del Segretario Politico al Pdl






Signori consiglieri,



come è noto, il 1 giugno scorso l’Ufficio di Presidenza su proposta dei Coordinatori Nazionali ha delegato il Presidente Berlusconi a sottoporre al Consiglio Nazionale le opportune modifiche statutarie per raccordare le funzioni del Segretario Politico Nazionale all’attuale impianto organizzativo del Popolo della Libertà.



Nell’esercizio di tale delega, il presidente Berlusconi ha predisposto le seguenti modifiche statutarie, che si sottopongono alla approvazione del Consiglio nazionale, ai sensi dell’art. art.52 dello Statuto.



• Dopo l’art. 16 è inserito il seguente



Art. 16 bis – Il Segretario Politico Nazionale



Su proposta del Presidente Nazionale, l’Ufficio di Presidenza indica al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il Segretario Politico Nazionale. Tale indicazione dev’essere approvata a maggioranza semplice dal Consiglio nazionale immediatamente successivo. Il Segretario Politico Nazionale dura in carica per un periodo massimo di tre anni. Cessa in ogni caso dall’incarico in occasione del Congresso Nazionale ordinario. E’ rieleggibile



Il Segretario Politico Nazionale è l’organo esecutivo del Popolo della Libertà. Al Segretario Politico Nazionale il Presidente può delegare l’esercizio di funzioni e competenze. Il Segretario Politico Nazionale dà attuazione alle deliberazioni e agli indirizzi decisi dal Presidente, dall’Ufficio di Presidenza e dalla Direzione Nazionale. Sovrintende a tutta l’attività della struttura nazionale e degli organi territoriali.



Il Segretario Politico Nazionale può avocare a sè decisioni spettanti agli organismi territoriali in caso di particolari necessità.



E’ conferito al Segretario Politico Nazionale il potere di utilizzare i contrassegni elettorali del Popolo della Libertà e di presentare e depositare liste e candidature elettorali, determinate ai sensi del presente Statuto, in sede nazionale e locale; le funzioni connesse a tali attività possono essere svolte a mezzo dei coordinatori nazionali o di procuratori speciali all’uopo nominati .



Il Segretario Politico nazionale detta le direttive e gli indirizzi al Segretario amministrativo nazionale in ordine all’attività negoziale necessaria per il raggiungimento dei fini associativi e per la corretta gestione amministrativa del Popolo della Libertà, per la redazione del rendiconto economico dell’esercizio e la predisposizione del bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all’approvazione della Direzione nazionale. Detta inoltre al Segretario amministrativo nazionale e al suo Vice le direttive e gli indirizzi per la gestione dei fondi destinati alle campagne elettorali e per la raccolta dei fondi.





• L’art. 17 è interamente sostituito dal seguente



Art. 17 - I Coordinatori Nazionali



Il Presidente Nazionale nomina tre Coordinatori Nazionali tra i componenti della Direzione Nazionale.



Il segretario Politico Nazionale si avvale dei Coordinatori Nazionali ai quali, in accordo con il Presidente Nazionale, può delegare, congiuntamente o disgiuntamente, poteri per l’espletamento dei compiti di cui al precedente articolo. I tre Coordinatori Nazionali hanno collegialmente il compito di ausilio del Segretario Politico Nazionale nei casi di urgenza e/o necessità, in cui lo stesso avoca a sé decisioni spettanti agli organismi territoriali, e nelle attività di cui ai commi IV e V dell’art. 16 bis





Per coordinare l’impianto complessivo dello Statuto con l’introduzione della figura del Segretario Nazionale, si chiede anche l’approvazione delle seguenti ulteriori modifiche:



• All’art. 11, che definisce gli organi nazionali, è inserito dopo l’Ufficio di Presidenza, il Segretario Politico Nazionale.



• Agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 29, 37 e 48, nonché nelle norme transitorie, le parole Coordinatori Nazionali o Comitato di Coordinamento sono sostituite con le parole Segretario Politico Nazionale.



Il Presidente Nazionale si intende autorizzato ad ogni ulteriore necessario coordinamento del testo alla luce delle nuove norme approvate.

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