martedì 19 maggio 2009

Sicurezza - Le nuove norme sulla sicurezza

Via libera della Camera al disegno di legge sulla sicurezza. Questo il testo che ora passa al Senato. Clandestinità – È punito con un’ammenda che va dai 5mila ai 10mila euro lo straniero che, violando la legge, "fa ingresso o si trattiene nel territorio dello stato".
Carcere per chi affitta a clandestini - "Chiunque, a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni".
Centri di Identificazione - ‘Salta’ il tetto previsto dalla Bossi-Fini dei 60 giorni di permanenza dei clandestini nei centri di identificazione ed espulsione. In caso di mancata cooperazione al rimpatrio da parte del Paese terzo interessato o nel caso di ritardi per ottenere la documentazione necessaria il questore può chiedere una prima proroga di 60 giorni di questo periodo, cui se ne può aggiungere una seconda. Fino ad un massimo di 180 giorni.
Fondo rimpatri - Viene istituito presso il ministero dell’interno un fondo rimpatri per finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i paesi di origine. Contributo per il permesso di soggiorno - La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo il cui importo è fissato da un minimo di 80 a un massimo di 200 euro con decreto del ministro dell’Economia di concerto con il ministro dell’Interno che stabilirà anche le modalità del versamento. Il rinnovo del permesso deve essere chiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno 60 giorni prima della scadenza. Per l’acquisto della cittadinanza il contributo da versare allo Stato è di 200 euro. Il coniuge straniero di un cittadino italiano può acquisire la cittadinanza quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se risiede all’estero.
Accordo di integrazione - Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge vengono stabiliti con regolamento i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del premesso di soggiorno, di un accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La firma dell’accordo è condizione necessaria per il rilascio, la perdita totale dei crediti determina la revoca del soggiorno e l’espulsione dello straniero.
Money transfer - Si intensificano i controlli sul trasferimento di valuta per contrastare il riciclaggio anche ai fini di finanziamento al terrorismo. Gli agenti di attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell’incasso e del trasferimento fondi acquisiscono e conservano per 10 anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l’operazione è cittadino extracomunitario. Carcere per chi rifiuta espulsione - Lo straniero che, raggiunto da provvedimento di espulsione, continua a rimanere illegalmente in Italia, nonostante il provvedimento del questore, viene sanzionato con la reclusione. La pena va da sei mesi a un anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo o se la domanda di titolo di soggiorno è stata rifiutata.
Oltraggio a pubblico ufficiale - Viene reintrodotto il reato abrogato con la legge 25 giugno 1999. La pena è la reclusione fino a tre anni. 41 bis - Aumenta a quattro anni la durata del carcere duro per chi è accusato di mafia e si sposta la competenza funzionale per i ricorsi al tribunale di sorveglianza di Roma in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. I detenuti sottoposti a regime speciale saranno ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, per lo più sulle isole.
Obbligo di denuncia del pizzo - Gli imprenditori devono denunciare le richieste di pizzo che subiscono. Se non lo fanno vengono esclusi dalla possibilità di partecipare alle gare di appalto (a meno che non ricorrano le cause di esclusione di responsabilità previste dalla legge del 1981). La responsabilità dell’imprenditore omertoso "deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve esser comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’autorità" per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che deve curare la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’osservatorio.
Poteri procuratore antimafia - Il procuratore nazionale antimafia manterrà i poteri di intervento nei procedimenti, che la legge attualmente gli attribuisce. Dal ddl è stata soppressa la norma (comma 2 articolo 2) che di fatto ne prevedeva una sorta di limitazione e che lo stesso procuratore nazionale antimafia aveva criticato durante la sua audizione in commissione giustizia.
Enti locali e infiltrazioni mafiose - A fianco della responsabilità degli organi elettivi si introduce quella degli organi amministrativi e si stabilisce anche che con decreto del ministro dell’Interno, su proposta del prefetto, può essere sospeso dall’incarico chiunque, direttore generale, segretario comunale o provinciale, funzionario o dipendente a qualsiasi titolo dell’ente locale abbia collegamenti con la criminalità organizzata, anche quando non si proceda allo scioglimento del consiglio comunale o provinciale.
Appalti: accesso del prefetto ai cantieri - Per prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti il prefetto può disporre accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate.
Amministratori giudiziari - Nasce l’albo nazionale degli amministratori giudiziari per l’amministrazione dei beni sequestrati alla criminalità. Norme antiterrorismo - Si estende la legge Mancino ai centri sospettati di fare attività o propaganda terroristica. Associazioni, gruppi, organizzazioni o movimenti sospettati potranno essere sciolte in via cautelativa con l’ok previo della magistratura. Se i reati saranno accertati il ministro dell’interno disporrà lo scioglimento definitivo.
Ronde - Gli enti locali possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di cittadini al fine di segnalare agli organi di polizia locale eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. I sindaci si avvalgono in via prioritaria delle associazioni costituite fra gli appartenenti in congedo alle forze dell’ordine, forze armate e altri corpi dello Stato. Le associazioni sono iscritte in un apposito elenco, a cura del prefetto. Sarà un decreto del ministro dell’interno a disciplinare i requisiti necessari.
Spray al peperoncino - Sì all’uso delle bombolette spray al peperoncino da utilizzare per autodifesa. Un regolamento del ministro dell’Interno di concerto con il ministro del Lavoro, salute e politiche sociali disciplina le caratteristiche tecniche e il contenuto dei dispositivi di autodifesa.Albo dei buttafuori - Nasce l’albo degli addetti alla sicurezza dei locali pubblici, che dovranno rispondere ai requisiti stabiliti da un decreto del ministro dell’Interno. L’elenco è tenuto dal prefetto competente per territorio.
Registro dei clochards - Nasce il registro dei senza fissa dimora tenuto al ministero dell’Interno.

Stragi del sabato sera - Più rigore per chi si mette alla guida ubriaco o drogato. Viene istituito un fondo contro "l’incidentalità notturna’ che servirà all’acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le forze di polizia e per campagne di sensibilizzazione e formazione degli utenti della strada.
Autisti di mezzi pubblici drogati - Scatta la revoca della patente e la sospensione del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli, per un periodo fino a tre anni.

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