lunedì 1 agosto 2011

Lettera di Napolitano sul decentramento dei Ministeri

Lettera del Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio sul



decentramento delle sedi dei Ministeri sul territorio


"Mi risulta che il Ministro delle riforme per il federalismo e il Ministro per la

semplificazione normativa, con decreti in data 7 giugno 2011 - peraltro non pubblicati

sulla Gazzetta Ufficiale - hanno provveduto a istituire proprie "sedi distaccate di

rappresentanza operativa"; ho appreso altresì che analoghe iniziative verrebbero assunte a

breve anche dal Ministro del turismo e dal Ministro dell'economia e delle finanze

(quest'ultimo titolare di un importante Dicastero, anziché Ministro senza portafoglio come

gli altri tre)." Inizia così la lettera inviata ieri dal Presidente della Repubblica,Giorgio

Napolitano, al Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, sul tema del decentramento

delle sedi dei Ministeri sul Territorio.

"Come ho già avuto occasione di sottolineare al Sottosegretario di Stato alla Presidenza

del Consiglio dott. Letta - continua il Capo dello Stato - la dislocazione di sedi ministeriali

in ambiti del territorio diversi dalla città di Roma deve tener conto delle disposizioni

contenute nel regio decreto n. 33 del 1871, ancora pienamente vigente, che nell'istituire,

all'articolo 1, Roma quale capitale d'Italia ha altresì previsto che in essa abbiano sede il

Governo ed i Ministeri.

E' altresì noto che la scelta di Roma capitale è stata costituzionalizzata con la riforma del

titolo V della nostra Carta che, con la nuova formulazione dell'articolo 114, terzo comma,

ha da una parte introdotto un bilanciamento con le più ampie funzioni attribuite agli enti

territoriali e dall'altra ha posto un vincolo che coinvolge tutti gli organi costituzionali,

compresi ovviamente il Governo e la Presidenza del Consiglio: vincolo ribadito dalla

legge n. 42 del 2009, che all'art. 24 prevede un primo ordinamento transitorio per Roma

capitale diretto "a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a

svolgere quale sede degli Organi Costituzionali".

Infine, recentemente e sia pure in un contesto non univoco, nel corso dell'esame

parlamentare del d.l. n. 70 del 2011, sono stati discussi e votati diversi ordini del giorno

finalizzati ad escludere ipotesi di delocalizzazione dei Ministeri pur nell'accoglimento,

senza voto, di un o.d.g. (Cicchitto ed altri) di contenuto autorizzatorio.

Quanto al contenuto dei citati decreti istitutivi devo rilevare che i Ministri emananti,

Ministri senza portafoglio, hanno provveduto autonomamente ad istituire sedi distaccate,

rispettivamente, di un Dipartimento e di una Struttura di missione, che costituiscono parte

dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio.

Poiché ai fini di una eventuale sua elasticità, il decreto legislativo n. 303 del 1999,

all'articolo 7, attribuisce al Presidente del Consiglio la facoltà di adottare con DPCM le

misure per il miglior esercizio delle sue funzioni istituzionali, ritengo che l'autorizzazione

ad una eventuale diversa allocazione di sedi o strutture operative, e non già di semplice

Poiché ai fini di una eventuale sua elasticità, il decreto legislativo n. 303 del 1999,

all'articolo 7, attribuisce al Presidente del Consiglio la facoltà di adottare con DPCM le

misure per il miglior esercizio delle sue funzioni istituzionali, ritengo che l'autorizzazione

ad una eventuale diversa allocazione di sedi o strutture operative, e non già di semplice

rappresentanza, dovrebbe più correttamente trovare collocazione normativa in un atto

avente tale rango, da sottoporre alla registrazione della Corte dei Conti per i non irrilevanti

profili finanziari, come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del

2002.

Peraltro l'apertura di sedi di mera rappresentanza costituisce scelta organizzativa da

valutarsi in una logica costi-benefici che, in ogni caso, dovrebbe improntarsi, nell'attuale

situazione economico-finanziaria, al più rigido contenimento delle spese e alla massima

efficienza funzionale.

Tutt'altra fattispecie, prevista dalla stessa Costituzione e da numerose leggi attuative, è

quella della esistenza, storicamente consolidata, di uffici periferici (come ad esempio i

Provveditorati agli studi e le Sovraintendenze ai beni culturali e ambientali), che non può

quindi confondersi in alcun modo con lo spostamento di sede dei Ministeri; spostamento

non legittimato né dalla Costituzione che individua in Roma la capitale della Repubblica,

né dalle leggi ordinarie, quale ad esempio l'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del

1988, che consente di intervenire con regolamento ministeriale solo sull'individuazione

degli uffici centrali e periferici e non sullo spostamento di sede dei Ministeri. Inoltre, il

rapporto tra tali uffici periferici e gli enti locali va assicurato sull'intero territorio nazionale

nell'ambito dei già delineati uffici territoriali di Governo.

Va peraltro rilevato che a fronte della scelta, non avente connotati di particolare rilievo

istituzionale, di aprire meri uffici di rappresentanza, non giova alla chiarezza una recente

nota della Presidenza del Consiglio, che inquadra tale iniziativa nell'ambito di "intese già

raggiunte sugli uffici decentrati e di rappresentanza di alcuni ministeri sia al Nord che al

Sud, come già in essere per molti altri ministeri", così preludendo ad ulteriori dispersioni

degli assetti organizzativi dei Ministeri tanto da consentire la prefigurazione, da parte di

esponenti dello stesso Governo, di casuali localizzazioni in vari siti regionali o municipali

delle amministrazioni centrali.

E' necessario ribadire che tale evoluzione confliggerebbe con l'articolo 114 della

Costituzione che dichiara Roma Capitale della Repubblica, nonché con quanto dispongono

le leggi ordinarie attuative già precedentemente citate.

La pur condivisibile intenzione di avvicinare l'amministrazione pubblica ai cittadini,

pertanto, non può spingersi al punto di immaginare una "capitale diffusa" o " reticolare"

disseminata sul territorio nazionale, in completa obliterazione della menzionata natura di

Capitale della città di Roma, sede del Governo della Repubblica.

Ho ritenuto doveroso, onorevole Presidente, prospettarle queste riflessioni di carattere

istituzionale - conclude il Presidente Napolitano - al fine di evitare equivoci e atti specifici

che chiamano in causa la mia responsabilità quale rappresentante dell'unità nazionale e

garante di princìpi e precetti sanciti dalla Costituzione".

Capitale della città di Roma, sede del Governo della Repubblica.

Ho ritenuto doveroso, onorevole Presidente, prospettarle queste riflessioni di carattere

istituzionale - conclude il Presidente Napolitano - al fine di evitare equivoci e atti specifici

che chiamano in causa la mia responsabilità quale rappresentante dell'unità nazionale e

garante di princìpi e precetti sanciti dalla Costituzione".

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