martedì 2 febbraio 2010

Documentazione - IL PACCHETTO SICUREZZA (sintesiI)

NORME DEL PACCHETTO SICUREZZA

E COLLEGATI SICUREZZA URBANA

• Per garantire maggiore sicurezza ai cittadini

a) NUOVI POTERI AL SINDACO

b) PIÙ COOPERAZIONE TRA LA POLIZIA MUNICIPALE E LE FORZE

DELL’ORDINE

c) STRUMENTI DI PRESIDIO DEL TERRITORIO

• Per assicurare il decoro urbano

                          LOTTA ALLA CRIMINALITÀ DIFFUSA

• Per rafforzare gli strumenti di tutela in favore delle categorie più deboli

• Per rafforzare la tutela del domicilio

• Per contrastare l’uso illegale di armi

• Per eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità

                       LOTTA ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

• Per contrastare più efficacemente la presenza irregolare e

l’immigrazione clandestina

a) OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

b) VERIFICA CONDIZIONI DI VITA

c) LOTTA ALL’ELUSIONE DELLA NORMATIVA SULL’IMMIGRAZIONE

• Per favorire l’integrazione

a) ACCORDO DI INTEGRAZIONE

b) INCENTIVI PER L’OCCUPAZIONE QUALIFICATA

                                     SICUREZZA STRADALE

• Per avere più sicurezza sulle strade

a) LINEA DURA PER CHI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO

L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

b) IMPLEMENTARE E OTTIMIZZARE LE RISORSE

                         LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

• Per colpire la mafia più efficacemente anche negli interessi economici

• Per restituire alla società civile i beni sottratti alla mafia in tempi più

rapidi, evitare che le aziende siano tagliate fuori dal mercato e salvaguardare

i posti di lavoro nelle aziende sequestrate

• Per contrastare il racket responsabilizzando gli imprenditori oggetto di

estorsioni

• Per contrastare il terrorismo

• Per migliorare la cooperazione tra gli Stati nella lotta al terrorismo, alla

criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina

                  NORME DEL PACCHETTO SICUREZZA E COLLEGATI

Sintesi per materia

                                                      INDICE

Sintesi a cura della Segreteria Tecnica del Ministro

                                             SICUREZZA URBANA

Per garantire maggiore sicurezza ai cittadini

a) NUOVI POTERI AL SINDACO

• Il sindaco, quale Ufficiale di Governo, può adottare provvedimenti anche contingibili

e urgenti nei casi in cui si renda necessario prevenire ed eliminare gravi

pericoli non solo per l'incolumità pubblica ma anche per la sicurezza urbana. I

provvedimenti sono preventivamente comunicati al Prefetto [Legge 125/2008

art. 6].

• Con Decreto del 5 agosto 2008 il Ministro dell’Interno ha definito l’ambito di

applicazione delle attività di tutela, prevenzione e contrasto dei sindaci in materia

di sicurezza urbana.

• Il sindaco segnala alle competenti Autorità la condizione irregolare dello straniero

per l’eventuale adozione dei provvedimenti di espulsione [Legge

125/2008 art. 6].

b) PIÙ COOPERAZIONE TRA LA POLIZIA MUNICIPALE

E LE FORZE DELL’ORDINE

• Grazie alle nuove disposizioni, alla polizia municipale è consentito di:

- partecipare ai piani coordinati di controllo del territorio anche per i servizi

di prevenzione e repressione dei reati [Legge 125/2008 art. 7];

- accedere direttamente alla banca dati del CED interforze del Dipartimento della

Pubblica sicurezza relativamente ai veicoli rubati e rinvenuti ed ai documenti di

identità rubati o smarriti [Legge 125/2008 art. 8];

- accedere ai dati relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno [Legge

125/2008 art. 8].

c) STRUMENTI DI PRESIDIO DEL TERRITORIO

• I Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti

al pubblico per la tutela della sicurezza urbana [Legge 38/2009 art. 6].

• Sono stati stanziati, per l’anno 2009, 100 milioni di euro al fine di realizzare iniziative

urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell’ordine

pubblico, sulla base di convenzioni tra il Ministero dell’interno ed i comuni interessati

[Legge 133/2008 art. 61 co. 18].

• I sindaci possano avvalersi, per il presidio del territorio, di associazioni di cittadini

non armati, iscritte in apposito elenco tenuto dal prefetto [Legge 94/2009

art. 3 co. 40]. Il Decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2009 ha determinato

gli ambiti operativi di dette associazioni e i requisiti per la loro iscrizione nell'elenco

prefettizio.

Per assicurare il decoro urbano

• Possibilità per sindaci e prefetti di ordinare l’immediato ripristino dei luoghi a

spese di chi occupa abusivamente il suolo pubblico e, se si tratta di occupazione a

fini di commercio, la chiusura dell’esercizio per un periodo non inferiore a 5 giorni

[Legge 94/2009 art. 3 co. 16].

• Nei provvedimenti comunali sanzioni non inferiori a 500 euro per chi insozza

le pubbliche vie [Legge 94/2009 art. 3 co. 6].

• Represso il fenomeno dei cd. graffitari e, in caso di danneggiamento aggravato, la

pena può essere sospesa solo se sia riparato il danno oppure si presti attività non

retribuita a favore della collettività [Legge 94/2009 art. 3 co. 2].

• Prevista la reclusione da 1 a 6 mesi e una multa da 300 a 1000 euro per chi imbratta

autobus, metropolitane ed immobili non solo nei centri storici [Legge

94/2009 art. 3 co. 2-3].

                       NORME DEL PACCHETTO SICUREZZA E COLLEGATI

Sintesi per materia

Sintesi a cura della Segreteria Tecnica del Ministro

                               LOTTA ALLA CRIMINALITÀ DIFFUSA

Per rafforzare gli strumenti di tutela in favore delle categorie più

deboli

• Istituito il registro nazionale dei “senza fissa dimora” [Legge 94/2009 art. 3

co. 39].

• Richiesto, alla persona senza fissa dimora, di fornire gli elementi necessari allo svolgimento

degli accertamenti volti a stabilire l’effettiva sussistenza del proprio domicilio,

nel momento in cui avanza richiesta di iscrizione anagrafica [Legge 94/2009

art. 3 co. 38].

• Ampliata la tutela per le persone portatrici di handicap: pene più severe in tutte le

ipotesi di delitti contro il patrimonio nei loro confronti [Legge 94/2009].

• Pene più severe (aumento fino a un terzo) nell’ipotesi di delitti contro la persona

compiuti in danno di minori o nelle vicinanze di scuole [Legge 94/2009].

• Aumentate le pene per i maggiorenni che concorrono nel reato con minori e disabili

[Legge 94/2009].

• Inasprimenti di pena per il sequestro di minori e introduzione del reato di sottrazione

e trattenimento di minore all’estero, punito con reclusione da 1 a 4

anni (se il minore è quattordicenne reclusione da 6 mesi a 3 anni). Sospensione

della potestà genitoriale se il colpevole è lo stesso genitore [Legge 94/2009].

• Carcere fino a 3 anni se si utilizzano i minori nell’accattonaggio [Legge 94/2009].

• Linea dura contro gli autori di reati sessuali: no agli arresti domiciliari, arresto obbligatorio

in flagranza, limitazione dei benefici penitenziari, ergastolo se la vittima

viene uccisa [Legge 38/2009].

• Le vittime di reati sessuali possono essere assistite, in ogni caso, a spese dello Stato

[Legge 38/2009].

• Introdotto il reato c.d. di “stalking” per punire le molestie insistenti [Legge

38/2009].

• Reclusione da 6 a 12 anni per la violenza sessuale commessa all’interno o nelle immediate

vicinanze della scuola frequentata dalla vittima [Legge 94/2009].

• Pene più severe per furti e rapine all’uscita delle banche, agli sportelli bancomat e

sui mezzi di trasporto pubblici [Legge 94/2009].

Per rafforzare la tutela del domicilio

• Pene più severe per i furti in abitazione e per la violazione di domicilio: minimo 6

mesi di reclusione per la violazione di domicilio [Legge 94/2009].

• Nuove ipotesi di arresto in flagranza per violazione di domicilio, per furto aggravato

dal solo possesso di armi, per furto commesso da più persone simulando di essere

un pubblico ufficiale [Legge 94/2009].

Per contrastare l’uso illegale di armi

• Aumento di pena da un terzo alla metà se il porto illegale è compiuto nelle vicinanze

di scuole, banche, uffici postali, sportelli bancomat, giardini pubblici, stazioni ferroviarie,

fermate metro e autobus e pena raddoppiata per chi porta fuori dalla propria

abitazione oggetti atti ad offendere [Legge 94/2009].

• Previsto un regolamento per chiarire la disciplina sulla vendita e l’uso degli strumenti

di autodifesa (es: spray al peperoncino) [Legge 94/2009].

Per eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità

• Impiegati 3500 militari nelle città e nei luoghi sensibili [Legge 125/2008 e

L.186/2008].

• Prorogato per due ulteriori semestri, a partire dal 4 agosto 2009, il piano di impiego

dei militari inizialmente impiegati e incrementato il contingente di altre 1250 unità

. Il piano, inoltre, è stato esteso a 13 nuove province [Legge 102/2009 art.

24 co 74].

                 NORME DEL PACCHETTO SICUREZZA E COLLEGATI

Sintesi per materia

Sintesi a cura della Segreteria Tecnica del Ministro

                     LOTTA ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Per contrastare più efficacemente la presenza irregolare e

l’immigrazione clandestina

• Introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale punito con ammenda da 5000 a

10.000 euro [Legge 94/2009].

• Introdotta l’aggravante di clandestinità [Legge 125/2008].

• Carcere da 6 mesi a 3 anni e confisca dell’appartamento per chi affitta ai clandestini

[Legge 125/2008]

• Punito più gravemente il favoreggiamento all’immigrazione clandestina, anche nella

forma associata [Legge 94/2009].

• Introdotto il reato per lo straniero che altera i polpastrelli per impedire di essere identificato

[Legge 125/2008].

• Aggravate le conseguenze per i datori di lavoro che assumono stranieri irregolari

[Legge 125/2008].

• Possibilità di trattenere gli immigrati irregolari nei CIE fino a 180 giorni, consentendone

l’identificazione e la successiva espulsione [Legge 94/2009].

• Finanziata la costruzione di nuovi CIE e l’ampliamento degli esistenti [Legge

186/2008].

• Ratificato l'accordo tra Italia e Libia e firmato il protocollo aggiuntivo per

il pattugliamento congiunto delle acque del mediterraneo [Legge 7/2009 e

protocollo 4 febbraio 2009].

• Espulsioni per chi viene condannato ad una pena superiore a due anni [Legge

125/2008]

• Resa effettiva l’espulsione degli stranieri che si trattengono nonostante siano già destinatari

di un provvedimento di allontanamento [Legge 94/2009].

• Istituito un Fondo destinato a finanziare le spese per i rimpatri [Legge 94/2009].

• Previsto l’obbligo per i servizi di “money transfer” di acquisire e conservare per dieci

anni copia del titolo di soggiorno dello straniero che effettua l’operazione, nonché

l’obbligo di segnalare lo straniero all’autorità di pubblica sicurezza, in caso di mancata

presentazione del titolo di soggiorno [Legge 94/2009].

a) OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

• Introdotto l’obbligo di esibire agli uffici pubblici il titolo di soggiorno ai fini del

rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse

dello straniero comunque denominati, fatta eccezione per i provvedimenti inerenti

all’accesso alle prestazioni sanitarie e per quelli attinenti alle prestazioni

scolastiche obbligatorie, nonché alle attività sportive e ricreative a carattere

temporaneo [Legge 94/2009 art. 1, co. 22, lett. g)].

• Prevista la cancellazione dello straniero dall’anagrafe dopo sei mesi dalla scadenza

del permesso di soggiorno [Legge 94/2009 art. 1, co. 28].

b) VERIFICA CONDIZIONI DI VITA

• Introdotta la possibilità della verifica, da parte dei competenti uffici comunali,

delle condizioni igienico sanitarie dell’immobile a seguito della richiesta di

iscrizione e variazione anagrafica [Legge 94/2009 art. 1, co. 18].

• Introdotto l’obbligo di dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti

igienico sanitari, nonché dotato di idoneità abitativa, accertati dai competenti

uffici comunali, per lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare

[Legge 94/2009 art. 1, co. 19].

                    NORME DEL PACCHETTO SICUREZZA E COLLEGATI

Sintesi per materia

Sintesi a cura della Segreteria Tecnica del Ministro

c) LOTTA ALL’ELUSIONE DELLA NORMATIVA SULL’IMMIGRAZIONE

• Introdotto per gli stranieri l’obbligo di presentare un documento che attesti la

regolarità del soggiorno per la celebrazione del matrimonio [Legge

9/2009 art. 1, co. 15].

• Sono ora necessari 2 anni di residenza (e non più sei mesi) per richiedere la

cittadinanza per matrimonio [Legge 94/2009 art. 1, co. 11].

• Non sono più consentite richieste strumentali di ricongiungimento familiare e

di protezione internazionale [Dlgs. 160/2008 e Dlgs. 159/2008]

• Divieto di ricongiungimento in caso di poligamia [Legge 94/2009].

• Previsto che, in situazioni di urgenza, sia il Ministro dell'interno a nominare il

rappresentante dell'ente locale nella Commissione territoriale per il riconoscimento

della protezione internazionale, su indicazione del sindaco del

comune presso cui ha sede la stessa Commissione, dandone tempestiva comunicazione

alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali [Dlgs. 159/2008

art. 1].

Per favorire l’integrazione

a) ACCORDO DI INTEGRAZIONE

• Introdotto il superamento di un test di lingua italiana per il rilascio del permesso

di soggiorno CE per lungo periodo [Legge 94/2009].

• Introdotto l’obbligo di sottoscrivere - contestualmente alla presentazione della

domanda di rilascio del permesso di soggiorno - un Accordo di integrazione

articolato per crediti, la cui integrale perdita comporta la revoca del permesso

di soggiorno [Legge 94/2009].

b) INCENTIVI PER L’OCCUPAZIONE QUALIFICATA

• Introdotti incentivi per l’occupazione qualificata: gli stranieri che abbiano conseguito

in Italia un dottorato o un master possono convertire il permesso di

soggiorno per studio in permesso per lavoro e ottenere un permesso di soggiorno

per ricerca lavoro della durata massima di 12 mesi [Legge 94/2009].

• Semplificate le procedure di ingresso per lavoro per alcune categorie di lavoratori

particolarmente qualificati [Legge 94/2009].

• Emersione del rapporto di lavoro irregolare con cittadini extracomunitari presenti

sul territorio nazionale, impiegati presso le famiglie come colf o badanti

[Legge 102/2009].

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Sintesi per materia

Sintesi a cura della Segreteria Tecnica del Ministro

                                     SICUREZZA STRADALE

Linea dura per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di

sostanze stupefacenti

• Inasprite le pene per chi guida sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti

e per chi, in tale stato, causa incidenti stradali provocando morti o feriti

[Legge 125/2008]

• Confisca del veicolo per chi provoca incidenti stradali sotto l’effetto di alcol o di

stupefacenti e per chi rifiuta di sottoporsi al test alcolemico [Legge

125/2008]

• Linea dura nei confronti dei soggetti minorenni che fanno uso di sostanze stupefacenti:

verrà sospesa la patente o il patentino per tre anni Legge

94/2009]

• I condannati per spaccio e i segnalati al prefetto per uso personale non potranno

conseguire la patente o gli altri titoli abilitativi per tre anni

• Controlli più severi ai fini del rilascio e della revoca della patente in presenza di

motivi ostativi

• Nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, raddoppiata

la sospensione della patente di guida se il veicolo appartiene a persona

estranea; confisca del veicolo fatto circolare con documenti assicurativi falsi

o contraffatti

Per implementare e ottimizzare le risorse:

• Implementato il Fondo per l’incidentalità notturna con l’aumento di un terzo

delle sanzioni per le violazioni commesse nella fascia oraria dalle 22.00 alle

7.00. Possibilità di utilizzarne le risorse per l’acquisto di mezzi, materiali e attrezzature

necessarie al contrasto dell’incidentalità e per campagne di sensibilizzazione.

• Affidato ai prefetti, con Direttiva del Ministro dell’Interno 14 agosto

2009, il compito di monitorare il fenomeno dell’eccesso di velocità. Incaricati

gli organi di polizia di disciplinare l'utilizzo degli autovelox.

                        NORME DEL PACCHETTO SICUREZZA E COLLEGATI

Sintesi per materia

Sintesi a cura della Segreteria Tecnica del Ministro

                                          SICUREZZA STRADALE

Linea dura per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di

sostanze stupefacenti

• Inasprite le pene per chi guida sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti

e per chi, in tale stato, causa incidenti stradali provocando morti o feriti

[Legge 125/2008].

• Confisca del veicolo per chi provoca incidenti stradali sotto l’effetto di alcol o di

stupefacenti e per chi rifiuta di sottoporsi al test alcolemico [Legge

125/2008].

• Linea dura nei confronti dei soggetti minorenni che fanno uso di sostanze stupefacenti:

verrà sospesa la patente o il patentino per tre anni [Legge

94/2009].

• I condannati per spaccio e i segnalati al prefetto per uso personale non potranno

conseguire la patente o gli altri titoli abilitativi per tre anni [Legge

94/2009].

• Controlli più severi ai fini del rilascio e della revoca della patente in presenza di

motivi ostativi [Legge 94/2009].

• Nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, raddoppiata

la sospensione della patente di guida se il veicolo appartiene a persona

estranea; confisca del veicolo fatto circolare con documenti assicurativi falsi

o contraffatti [Legge 94/2009].

implementare e ottimizzare le risorse

• Implementato il Fondo per l’incidentalità notturna con l’aumento di un terzo

delle sanzioni per le violazioni commesse nella fascia oraria dalle 22.00 alle

7.00. Possibilità di utilizzarne le risorse per l’acquisto di mezzi, materiali e attrezzature

necessarie al contrasto dell’incidentalità e per campagne di sensibilizzazione

[Legge 94/2009].

• Affidato ai prefetti, con Direttiva del Ministro dell’Interno 14 agosto

2009, il compito di monitorare il fenomeno dell’eccesso di velocità. Incaricati

gli organi di polizia di disciplinare l'utilizzo degli autovelox.

                  LOTTA ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Per colpire la mafia più efficacemente anche negli interessi economici

• Rese più incisive le misure per aggredire i patrimoni mafiosi, distinguendo

il destino del mafioso da quello dei suoi beni. Una volta confiscati, i beni non

potranno più essere restituiti agli eredi [Legge 125/2008].

• Creato il Fondo unico giustizia nel quale confluiscono le somme sequestrate

alla mafia e i proventi derivanti dai beni confiscati; tali risorse sono immediatamente

disponibili anche per la tutela della sicurezza pubblica[Legge

133/2008].

• Rafforzate le competenze delle procure distrettuali e della Dia in materia di

misure di prevenzione [Legge 125/2008].

• Possibilità di applicare le misure di prevenzione patrimoniale indipendentemente

dall’attualità della pericolosità del soggetto al momento della proposta

[Legge 94/2009].

• Per contrastare l’infiltrazione mafiosa negli appalti, possibilità di controllo dei

cantieri dei lavori pubblici attraverso il potere di accesso dei prefetti [Legge

94/2009].

• Ampliata la categoria dei soggetti (intermediari finanziari, agenzie di mediazione

mobiliare, etc.) presso i quali è possibile procedere ad accertamenti per verificare

il pericolo di infiltrazioni mafiose [Legge 94/2009].

• Modificata la disciplina dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali per

infiltrazione mafiosa: prevista la responsabilità anche per i dipendenti collusi

e l’incandidabilità per gli amministratori responsabili della causa di

scioglimento [Legge 94/2009 co. 30].

• Inasprite le pene per chi partecipa ad un’associazione mafiosa anche straniera

[Legge 125/2008].

• Esclusi gli arresti domiciliari anche per l’associazione per delinquere finalizzata

alla tratta, al traffico illecito di stupefacenti e al contrabbando di tabacchi

[Legge 38/2009].

• Inasprito il regime del carcere speciale (41 bis) che potrà essere richiesto anche

dal Ministro dell’interno [Legge 94/2009].

• Introdotta una nuova fattispecie di reato per chi agevola la comunicazione

all’esterno dei soggetti sottoposti al “41 bis” punita con la reclusione da

1 a 4 anni. Se il colpevole è un pubblico ufficiale o un avvocato la pena è aumentata

a 5 anni [Legge 94/2009].

Per restituire alla società civile i beni sottratti alla mafia in tempi

più rapidi, evitare che le aziende siano tagliate fuori dal mercato

e salvaguardare i posti di lavoro nelle aziende sequestrate

• Prevista l’istituzione dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari,

distinto in due sezioni, una ordinaria e una di esperti in gestione aziendale, ai

quali sarà affidata l’amministrazione delle aziende sequestrate per evitarne il

fallimento [Legge 94/2009].

• Procedure più celeri per destinare i beni confiscati alla collettività: saranno

i prefetti della provincia in cui si trova il bene confiscato a decidere sulla

sua destinazione, ferma restando la competenza gestionale dell’Agenzia del

demanio[Legge 94/2009].

• Agevolazioni per le aziende e le società sequestrate alla mafia: sospensione

delle procedure esecutive, dei pignoramenti e dei provvedimenti cautelari

intrapresi dai concessionari di riscossione; estinzione dei crediti erariali per

confusione in caso di confisca di beni, aziende o società [Legge 94/2009].

• Le autovetture sequestrate potranno essere affidate in custodia alle Forze di

Polizia con evidenti risparmi di spesa [Legge 94/2009].

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Sintesi per materia

Sintesi a cura della Segreteria Tecnica del Ministro

Per contrastare il racket responsabilizzando gli imprenditori oggetto

di estorsioni

• Saranno esclusi dagli appalti pubblici gli imprenditori che non avranno denunciato

l’estorsione subita, fatte salve le ipotesi di stato di necessità e di legittima

difesa [Legge 94/2009].

Per contrastare il terrorismo

• Possibilità di sospendere cautelativamente le attività o di sciogliere le associazioni

che possono favorire la commissione di reati di terrorismo [Legge

94/2009].

Per migliorare la cooperazione tra gli Stati nella lotta al terrorismo,

alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina

• con l’adesione al Trattato di Prüm anche in Italia, come in altri Paesi, è istituita

la Banca dati nazionale del DNA e migliorata la cooperazione di polizia

anche per la ricerca di persone scomparse [Legge 85/2009].

                NORME DEL PACCHETTO SICUREZZA E COLLEGATI

Sintesi per materia

Sintesi a cura della Segreteria Tecnica del Ministro degli Interni

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