venerdì 11 marzo 2011

GIUSTIZIA: Come funziona nel resto d'Europa

GIUSTIZIA: Come funziona nel resto d'Europa



Durata della prescrizione, separazione delle carriere e ruolo degli organi di autogoverno, dove sono previsti: ecco come funziona l’ordinamento della giustizia nei principali paesi europei.

Francia

Giurisdizione. Quella civile viene amministrata da otto tribunali differenti tra cui il “Tribunal de grande instance” che si occupa di cause superiori a 10mila euro e il “Tribunal paritaire des baux ruraux”, il Tribunale per le controversie in materie di fondi rustici. I reati vengono invece giudicati dalla Corte d`assise, dal “Tribunal correctionnel” (Tribunale correzionale) e dal “Tribunal de police” (Tribunale di polizia). C’è poi la Corte d`appello che interviene in secondo grado e la Corte di Cassazione, giudice supremo dell`ordinamento giudiziario.



Separazione carriere. I magistrati francesi hanno la possibilità di passare da una funzione all`altra, ma i “giudicanti” non possono essere trasferiti senza il loro consenso.



Csm. È un organo costituzionale autonomo previsto dalla carta del 27 ottobre 1946 e garantisce l’indipendenza dell’autorità giudiziaria. È presieduto dal Capo della Stato.



Prescrizione. In materia civile la durata della prescrizione è passata da 30 a 5 anni dopo la legge del giugno 2008, che ha riformato la materia. Il codice di procedura penale stabilisce un termine di 10 anni per i crimini (art. 7), 3 anni per i delitti (art. 8) e 1 anno per le contravvenzioni (art. 9). Imprescrittibili i crimini contro l`umanità.



Germania

Giurisdizione. È ripartita tra il livello regionale e federale. Ogni Land ha un proprio sistema giudiziario e organizza autonomamente la formazione dei magistrati (comune a quella di avvocati e notai), il loro reclutamento e la loro carriera. Due i gradi di giudizio: il tribunale di prima istanza e una Corte d’Appello, eccetto nella giurisdizione finanziaria, dove è previsto un solo grado a livello del Land. In ultima istanza invece la giurisdizione è esercitata a livello nazionale da cinque corti supreme che detengono rispettive competenze (Karlsruhe, Lipsia, Erfurt, Kassel e Monaco di Baviera).



Separazione carriere. Il pubblico ministero gode di uno status giuridico diverso dalla magistratura giudicante. Le carriere rimangono separate in quasi tutto il Paese, fanno eccezione alcuni Laender, tra cui la Baviera, dove il passaggio tra le due funzioni è frequente.



Csm. Non esiste un organo di autogoverno della magistratura simile al Csm italiano. La nomina dei magistrati dei tribunali federali spetta al ministro Federale competente in materia (Giustizia, Lavoro, Finanze, etc.).



Prescrizione. Nel civile normalmente è di tre anni (in seguito alla riforma costituzionale del gennaio 2002, prima era di 30), a parte casi specifici. Nel penale è di 30 anni per i reati puniti con l`ergastolo, 20 anni per i reati puniti con una pena detentiva massima superiore a 10 anni, 10 anni per i reati puniti con una pena detentiva tra i 5 e i 10 anni, 5 anni per i reati con pene detentive tra 1 e 5 anni, 3 anni per gli altri reati. È esclusa nei casi di genocidio e di assassinio.



Inghilterra

Giurisdizione. Esistono diverse corti. Le “Magistrates’ Courts”, composte da giudici non professionisti, si occupano principalmente di questioni penali e di alcune cause civili. I reati più gravi vengono giudicati dalle “Crown Court”. Ci sono poi le “County Courts” che si occupano della gran parte delle cause civili. Alcuni ricorsi presentati da tribunali di grado inferiore sono esaminati dalle “Divisional Courts”. Le questioni di carattere amministrativo sono invece gestite dall’“Administrative Court”. C’è poi l’“High Court” che esamina le cause più importanti o più complesse. Il secondo grado è appannaggio della “Court of Appeal” penale e civile di Londra. Per l’ultima istanza ci si rivolge alla “Supreme Court”.



Separazione carriere. In Gran Bretagna i giudici delle corti superiori sono nominati direttamente dalla Corona. La pubblica accusa viene demandata a una pluralità di organismi tra cui la polizia, il Crown Prosecution Service e l’Attorney General.



Csm. Non esiste un organo di autogoverno.



Prescrizione. Esiste un limite temporale riferito all`estinzione dell`azione, e non del reato. I “time limits”, in materia penale, per il perseguimento dei reati si applicano all`esercizio del potere di proporre l`azione in giudizio per assicurare, in tempi ragionevoli, l`acquisizione di prove e di garantire all`imputato un “giusto processo” in un tempo ragionevole rispetto alle accuse.

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